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16.2006.4 • TRAC TI 16.2006.4 Generato dall'IA

Creditor Payment Order Upheld Due to Defective Appeal Filing

Numero d'incarto 16.2006.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court considered a challenge to a lower court decision that granted a creditor an order for payment of Fr. 3'264.75, representing an outstanding balance on a credit card, based on uncontested documentation presented by the creditor when the debtor failed to appear for the hearing. The court declared the appeal invalid because the appellant's submission merely expressed the intent to appeal without specifying the factual errors or legal violations of the lower court's judgment, as required by procedural rules for a valid cassation appeal, thus rendering the filing null.

Regesto Legislator

Ufficiale

ricevibilità del ricorso per cassazione - è nullo il ricorso con il quale la parte si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di pagamento violazione delle norme procedurali validità dell'esecuzione bilancia dei pagamenti liquidazione ordinaria del fallimento interpretazione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 2 CPC

The court declared the appeal void (nullo) because it failed to specify the grounds as required by this provision.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article, cited in relation to the court fees, governs the allocation of costs based on the outcome of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.4 · Lugano 30 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 12 dicembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.409) promossa con istanza 26 ottobre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'264.75 oltre interessi, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Ginevra, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 26 ottobre 2005 CO 1 ha convenuto RI 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 3'264.75 rivendicati a saldo dello scoperto sull'utilizzo della carta VISA n. __________ rilasciata a quest'ultima;

che con sentenza 12 dicembre 2005 il Pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e rimasta incontestata dalla convenuta assente alla discussione dell'istanza, ha accolto l'istanza;

che con scritto 11 gennaio 2006 RI 1ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 11 gennaio 2006 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso 11 gennaio 2006 di RI 1è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria