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16.2006.38 • TRAC TI 16.2006.38 Generato dall'IA

Motorcycle Damage Appeal Settled and Dismissed

Numero d'incarto 16.2006.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A litigant appealed a lower court's decision that rejected their claim for CHF 752.60 in damages to a motorcycle following an incident, based on the appellant's failure to provide sufficient proof of the claimed damage. However, the appellate court subsequently struck the appeal from the rolls because both parties notified the court that they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the proceeding due to withdrawal, and ordering the appellant to bear the initially advanced court costs while denying compensation for legal fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Motorcycle Damage Appeal Settled and Dismissed: However, the appellate court subsequently struck the appeal from the rolls because both parties notified the court that they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the proceeding due to withdrawal, and ordering the appellant to bear the initially advanced court costs while denying compensation for legal fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
gestione del sinistro spese legali incidente motociclistico utile anticipi delle spese abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning to justify the decision to strike the appeal proceedings due to withdrawal (desistenza), which is the core of order 1.

art. 148 CPC

This article, cited for costs, was applied in order 2 regarding the allocation of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.38 · Lugano 22 maggio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 presentato da

RI 1 ) patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 13 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile (inc. n. 721-132/2005) promossa con istanza 25 novembre 2005 nei confronti di

CO 1 ) patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 752.60 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 25 novembre 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 752.60, rivendicati a titolo di risarcimento dei danni subiti dal suo motociclo a seguito di un incidente di cui quest'ultimo sarebbe responsabile;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità nel danneggiamento del motoveicolo dell'istante;

che con sentenza 13 marzo 2006 il giudice di pace ha respinto l'istanza non avendo l'istante apportato la prova del danno fatto valere in giudizio;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che con scritto12 maggio 2006 il legale del convenuto ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso chiedendo l'attribuzione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili, proposta accettata dal legale del ricorrente con scritto 18 maggio 2006;

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che, per quanto riguarda gli oneri processuali, non vi sono ragioni per scostarsi da quanto concordato dalle parti

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 31 marzo 2006 di RI 1 è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria