Creditor v. Debtor (Appeal Timeliness)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed a civil cassation appeal against a lower court's decision, which provisionally accepted a creditor's request to reject the debtor's opposition to an enforcement proceeding concerning unpaid ADSL subscription fees and administrative costs. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed late; specifically, the appeal period for decisions in opposition rejection actions is ten days under the relevant statute, and the appeal was submitted after this deadline, having been posted on March 23, 2006, subsequent to the decision's notification on March 3, 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 117 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis CPC; Creditor v. Debtor (Appeal Timeliness): The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed late; specifically, the appeal period for decisions in opposition rejection actions is ten days under the relevant statute, and the appeal was submitted after this deadline, having been posted on March 23, 2006, subsequent to the decision's notification on March 3, 2006.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the chamber's decision to rule with brief reasoning due to the appeal being declared inadmissible.
Cited in the dispositive to order that costs follow the event (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 16.2006.37 · Lugano 13 luglio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 1° marzo 2006 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 34–2006) promossa con istanza 13 febbraio 2006 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 febbraio 2006 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n.__________ dell'UEF di Locarno, notificatogli per l'incasso di fr. 1'320.- oltre spese e interessi, reclamati a titolo di canoni scaduti dovuti sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet *ADSL* sottoscritto dalle parti il 4 settembre 2005, oltre a fr. 120.– a titolo di spese amministrative;
che con sentenza 1° marzo 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 21 marzo 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni, e non 20 come erroneamente indicato dal ricorrente;
che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 3 marzo 2006 come si evince dalla ricerca postale effettuata mediante il servizio Track & Trace;
che, pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 117 CPC, è tardivo essendo stato inoltrato il 23 marzo 2006 (data del timbro postale);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 marzo 2006 di RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria