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16.2006.32 • TRAC TI 16.2006.32 Generato dall'IA

Claimant v. Defendant (Unpaid Invoices and Alleged Cash Payment)

Numero d'incarto 16.2006.32
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A claimant sought recovery for unpaid wine invoices, but the defendant alleged cash payment, leading to a lower court ruling partially granting the claim based on testimony confirming a partial cash payment. The reviewing court rejected the appeal, finding no manifest violation of procedural rules because the claimant implicitly consented to the late admission of the witnesses by failing to object earlier, and the evidence evaluation was not arbitrary because the consistent testimony regarding a cash transfer, despite discrepancies in the exact amount, supported the lower court's finding of a partial payment.

Regesto Legislator

Ufficiale

contratto di compravendita - prova del paagmento del prezzo - è contrario alla buona fede processuale partecipare all'assunzione di un teste per poi eccepire che non è stato proposto nella dovuta sede

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture impagate pagamento a contanti azione parziale trasmissione delle prove credito in esecuzione violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The appeal was rejected because the appellant failed to establish a ground for cassation, specifically under this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to impose procedural costs on the appellant following the rejection of the appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.32 · Lugano 10 novembre 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 marzo 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza 2 marzo 2006 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa civile inappellabile (inc. n. 508/05) promossa con istanza 8 febbraio 2005 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 8 febbraio 2005 la RI 1, ditta specializzata nella produzione e commercio di vini, ha convenuto la società CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il pagamento di fr. 1826.45, rivendicati a saldo di fatture emesse tra il 7 gennaio e il 20 febbraio 2004 per la fornitura di vini al Ristorante __________ gestito dalla convenuta. All'udienza del 21 febbraio 2005 quest'ultima ha postulato il rigetto dell'istanza sostenendo di aver già saldato in contanti quanto dovuto alla controparte.

B. Statuendo il 18 aprile 2005 il Giudice di pace ha accolto l'istanza. In esito a un ricorso per cassazione presentato il 25 aprile 2005 da CO 1 questa Camera, con sentenza del 21 novembre 2005, ha annullato il giudizio impugnato rinviando al Giudice di pace gli atti per una nuova decisione (inc. 16.2005.60).

C. All'udienza del 9 gennaio 2006 la convenuta ha ribadito la sua posizione e ha postulato l'assunzione di due testi, che sono stati sentiti il 23 gennaio successivo. Con sentenza 2 marzo 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle deposizioni testimoniali che hanno confermato un parziale pagamento della pretesa dell'istante, ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare fr. 926.45 oltre interessi del 5% dall'11 gennaio 2005.

D. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente si duole innanzi tutto della lesione delle norme di procedura che regolano l'assunzione delle prove, avendo il primo giudice sentito due testi che la convenuta non ha proposto all'udienza preliminare ma solo successivamente. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato il parziale pagamento delle sue fatture scoperte. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1.

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. La ricorrente lamenta il fatto che il giudice di pace ha ammesso l'audizione dei due testi sebbene la convenuta ne abbia chiesto l'audizione solo all'udienza del 9 gennaio 2006 e non a quella del 21 febbraio 2005. Ora, è vero che in concreto la convenuta avrebbe dovuto indicare le prove all'udienza del 21 febbraio 2005 come da lei fatto proponendo l'interrogatorio formale di F __________. Tuttavia l'istante, all'udienza del 9 gennaio 2006, non si è opposta alla notifica dei due testi, ha partecipato senza sollevare alcuna obiezione alla loro escussione e neppure nelle conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 ha censurato tale modo di procedere. In circostanze del genere, acconsentendo implicitamente all'assunzione di queste testimonianze, essa non può dolersene in questa sede anche perché ciò sarebbe contrario alla buona fede processuale (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 2 ad art. 143 e m. 13 ad art. 182).

3. Nel merito la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo provato l'avvenuto parziale pagamento delle sue pretese. Secondo il primo giudice, pur essendo inusuale che per regolare un contenzioso tra commercianti questi non redigano nemmeno una semplice ricevuta, ha accertato sulla base delle deposizioni testimoniali che il rappresentante della convenuta aveva lasciato a disposizione dell'amministratore unico dell'istante "dei soldi in biglietti da fr. 200.– e fr. 100.–".

Dall'istruttoria è emerso che D__________ G__________ e D__________ P__________ hanno confermato di aver assistito a un incontro tra G__________ P__________ e F__________ C____________________, durante il quale essi avrebbero discusso del pagamento delle fatture scoperte, e di aver visto il primo consegnare al secondo del denaro. Ora è vero che i testi sono risultati discordanti sull'esatto ammontare del denaro consegnato: circa fr. 1000.–/2000.– per D__________ P__________, più biglietti di fr. 200.– per D__________ G__________, tuttavia, entrambi sono stati concordi sul tema principale del pagamento in contanti di denaro all'istante da parte della convenuta. Ne discende che non può essere considerato arbitrario il fatto per il primo giudice di aver ritenuto provato il parziale pagamento della pretesa dell'istante, così come di essere giunto al risultato di fr. 900.– effettuando una media tra gli importi indicati dai testimoni.

Quanto alla mancanza di una ricevuta scritta dell'avvenuto pagamento a saldo, è vero che la convenuta all'udienza del 21 febbraio 2006 aveva sostenuto di essere in possesso delle *fatture con l'annotazione "pagato" apposta dal signor __________*, riservandosi di produrre detti documenti, senza che però gli stessi siano mai presentati. Tuttavia nelle sue conclusioni scritte del 13 febbraio 2006 l'istante, che non ha negato di aver ricevuto del denaro in contanti da G__________ P__________, non ha saputo indicare a che cosa si riferisse questo pagamento, in particolare nemmeno pretendendo che con il medesimo la convenuta avrebbe saldato altre fatture. In presenza di simili discordanze, non può essere considerata arbitraria la soluzione adottata dal primo giudice.

4. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC ritenuto che per quanto opinabile il giudizio impugnato non è insostenibile nel suo risultato (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 14 ad art. 327; DTF 129 I

173 consid. 3.1), deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili alla convenuta che non ha presentato osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 marzo 2006 della RI 1 è respinto.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

da anticipare dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria