Appeal Dismissed for Inadmissibility in Debt Collection Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a decision from a lower court which disallowed their opposition to a debt collection proceeding based on the claim of not having returned to a state of better fortune following a certificate of insufficient assets issued for a debt inherited from a deceased relative. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision regarding the exception of not having returned to better fortune under the relevant statute is final, with the only available remedy being a public law appeal, which the appellant could no longer pursue due to the expiration of the deadline, while also noting, arguendo, that the appellant, as an heir, was personally and jointly liable for the deceased's debt.
Regesto Legislator
Ufficialeeccezione di non ritorno a miglior fortuna - ricorso per cassazione irricevibile - desisione pretore impugnabile solo al TF - erede responsabile dei debiti della successione - responsabilità solidale se vi sono più eredi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the judgment as the procedural basis for the decision, specifically regarding the appeal procedure.
Although extensively discussed in the reasoning regarding the final nature of the lower court's decision on the opposition to the collection order, this article was NOT cited in the operative final orders (dispositive) which only declared the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning concerning the substitution of the heir into the deceased's debts, but not cited in the operative final orders.
Cited in the reasoning regarding co-heirs' liability, but not cited in the operative final orders.
Cited in the reasoning regarding the creditor's right to claim the full debt from one co-heir, but not cited in the operative final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.27 · Lugano 7 marzo 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 22 febbraio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5 (inc. n. EF.2004.3371), nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - promossa con istanza 4 novembre 2004 da parte di
CO 1
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con sentenza 22 febbraio 2005 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da RI
1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole dalla CO 1 per l'incasso di fr. 7'614.95 rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. 764072 del 12 settembre 2000, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escussa reso verosimile tale eccezione;
che con atto ricorsuale 21 febbraio 2006 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo giacché contro il medesimo non è dato nessun rimedio di
diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggioconcernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22
LALEF, m. 5);
che ne consegue l'improponibilità del presente atto;
che
l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure sarebbe stato quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire
romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n.
21 ad art. 265a LEF), al quale la ricorrente non può in concreto far capo vista la pacifica decorrenza del termine ricorsuale di 30 giorni;
che, comunque sia, il credito rivendicato nei confronti della ricorrente e oggetto dell'attestato di carenza di beni emesso nei suoi confronti il 12 settembre 2000 riguarda un debito della defunta madre nei confronti dell'istituto bancario dovuto all'utilizzo di una carta VISA, al quale la ricorrente è subentrata nella sua qualità di erede ai sensi dell'art. 560 cpv. 2 CC secondo il quale i debiti del defunto diventano debiti personali dell'erede;
che anche qualora la ricorrente non fosse la sola erede, la stessa risponde dei debiti della madre solidalmente con altri eventuali coeredi (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO);
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 febbraio 2006 di RI 1 èirricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La segretaria