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16.2006.24 • TRAC TI 16.2006.24 Generato dall'IA

Appeal Regarding Wood Value Payment Confirmation

Numero d'incarto 16.2006.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that partially granted a claim for the value of wood allegedly removed by the appellant, ordering payment of 850 currency units, which was the amount the appellant had offered to settle the initial 1070 unit claim. The appellate court upheld the lower ruling, reasoning that the appellant's admission in a prior document regarding the removal of approximately 70 units of wood, coupled with the subsequent offer to pay 850 units during a hearing, sufficiently supported the lower court's finding that a debt existed, thus rejecting the appeal as lacking a valid basis for annulment under the applicable procedural law concerning manifest violation of law or arbitrary decision-making.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Wood Value Payment Confirmation: The appellate court upheld the lower ruling, reasoning that the appellant's admission in a prior document regarding the removal of approximately 70 units of wood, coupled with the subsequent offer to pay 850 units during a hearing, sufficiently supported the lower court's finding that a debt existed, thus rejecting the appeal as lacking a valid basis for annulment under the applicable procedural law concerning manifest violation of law or arbitrary decision-making.

Parole chiave

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precetto esecutivo legittimazione a ricorrere valore litigioso documenti validi appuramento dell'elenco oneri interpretazione della sentenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

This article governed the rule for allocating costs, stating that costs follow the event of defeat, which was applied to the rejected appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.24 · Lugano 6 ottobre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 13 febbraio 2006 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile (inc. n. 75c/05) promossa con istanza 12 dicembre 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1070.– oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Riviera, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 12 dicembre 2005 CO 1 ha RI 1davanti al Giudice di pace del circolo della Riviera per ottenere il pagamento di fr. 1070.– rivendicati quale corrispettivo del valore di legna di sua proprietà, asportata dal convenuto. All'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha proposto di versare all'istante fr. 850.– a saldo della sua pretesa, proposta che l'istante ha accettato seduta stante.

2. Con sentenza 13 febbraio 2006 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il convenuto ha agito in buona fede non sapendo che la legna da lui asportata, e di cui ha ammesso il quantitativo di 70 quintali, apparteneva all'istante, lo ha condannato al pagamento di fr. 850.–, importo che egli, tra l'altro, si era proposto di versare a controparte.

3. Con il presente tempestivo gravame RI 1è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto la richiesta di pagamento dell'istante nonostante dagli atti risulti che la legna non apparteneva solo a quest'ultimo, e nonostante non sia stato provato il quantitativo di legna asportato, il suo prezzo e neppure il suo impegno al pagamento. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. Il ricorrente contesta essenzialmente la sussistenza di un obbligo di pagamento a suo carico. A questo proposito, la conclusione del primo giudice, che lo ha condannato al pagamento del corrispettivo di 70 quintali di legna non è arbitraria poiché trova puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie. Intanto, all'udienza dell'11 gennaio 2006 il convenuto ha parzialmente riconosciuto il debito dell'istante impegnandosi a versargli fr. 850.–. Inoltre dallo scritto 13 febbraio 2004 risulta che aveva ammesso di aver prelevato circa 70 quintali di legna appartenente all'istante, esternando altresì la propria disponibilità a pagare il relativo *controvalore di mercato* (doc. B).

6. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 febbraio 2006 di RI 1è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.-

b) spese fr. 50.-

fr. 100.-

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria