Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2006.22 • TRAC TI 16.2006.22 Generato dall'IA

Eyeglass Defect Claim Appeal Dismissed

Numero d'incarto 16.2006.22
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A litigant appealed a lower court's dismissal of their claim for damages and payment related to allegedly defective eyeglasses, where the lower court found the litigant failed to prove the lenses were defective following a sale. The appellate court rejected the appeal, finding no manifest violation of law or arbitrary evaluation of evidence, noting that the claimant bore the burden of proving the defects and did not successfully challenge the lower court's finding, which was supported by an on-site verification showing the lenses conformed to the prescription, while also rectifying the defendant's name to the proper corporate entity based on the context of the claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

contratto di appalto - onere della prova del difetto - legittimazione attiva della parte - presupposto di merito - rettifica d'ufficio del nome della parte - contenuto verbale - se non conforme al vero denuncia all'autorità penale

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento del danno prescrizione garanzia per i difetti della cosa interpretazione della sentenza legittimazione a ricorrere oggetto della lite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 132 I 17
diritto certo (DTF 132 I 17 consid.
DTF 126 III 63
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 327 lett. g CPC

This provision outlines the ground under which the court may overturn a decision based on manifest violation of substantive or procedural law or manifestly erroneous assessment of evidence, which is the basis for rejecting the appeal.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to exclude the admissibility of new evidence presented in the appeal proceedings (in the reasoning section regarding the denial of the request for further evidence).

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to assign litigation costs according to the outcome of the appeal (loser pays).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2006.22 · Lugano 8 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16 febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2006 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (10b/05/O) promossa con istanza del 20 ottobre 2005 nei confronti di

CO 1 (rappresentata dall'amministratore unico Walter Morotti, Lugano)

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1770.45 oltre accessori così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande respinte dal giudice,

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto A. Con istanza 20 ottobre 2005 RI 1 ha convenuto l'“__________, gerente W__________ M__________”, davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano chiedendone la condanna al pagamento di fr. 1770.45, corrispondenti al valore di un paio di occhiali da lei acquistati ma risultati difettosi e inutilizzabili (fr. 1092.–), oltre a fr. 678.45 per risarcimento danni da lei subiti e spese esecutive. All'udienza del 15 dicembre 2005 W__________ M__________, amministratore unico della CO 1, gerente del negozio __________, ha proposto di respingere l'istanza contestando anche la legittimazione passiva.

B.

Con sentenza 30 gennaio 2006 il Giudice di pace, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato la presenza di difetti nelle lenti fornite.

C.

Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a), e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente lamenta varie violazioni di norme di diritto procedurale e materiale, così come l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice per aver negato la presenza di difetti nelle lenti fornite dalla convenuta. Con scritto 16 marzo 2006 la controparte ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un

diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. Per quanto attiene all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da W__________ M__________ all'udienza del 15 dicembre 2005, va rilevato che trattandosi di un *presupposto* – non un'eccezione

– di merito, esso dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF

126 III 63 consid. 1a con richiami). Nella fattispecie l'istante ha sempre indicato quale controparte l'“__________, gerente W__________ M__________” ma un esame oggettivo dell'istanza permette di stabilire che in realtà essa voleva convenire la società che gestisce il negozio di ottica ove ha acquistato il paio di occhiali, ovvero la CO 1. Si è quindi in presenza di un errore che poteva essere agevolmente ravvisato e sul quale non potevano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (v. anche SJ 1987 27 consid. 3c). Del resto la parte convenuta, che non nega di aver ricevuto l'istanza, si è presentata all'udienza di discussione e ha fatto valere le sue ragioni. Ciò posto, nell'attuale procedura il nome della convenuta dev'essere rettificato (Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato Appendice, Lugano 2005, m. 5 ad art. 99).

3. In merito alle censure attinenti alle modalità di stesura del verbale, va rilevato che su quello agli atti figura espressamente la menzione della sua mancata sottoscrizione da parte dell'istante, conformemente a quanto previsto dall'art.

119 cpv. 3 CPC. Quanto al suo contenuto, l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che nel verbale devono essere riassunte le argomentazioni e contestazioni delle parti, di modo che lo stesso deve per forza di cose essere succinto. In concreto spettava quindi alla ricorrente presentare un'istanza completa oppure produrre all'udienza un complemento della stessa, fermo restando che chi sostiene che dal verbale sono state omesse allegazioni essenziali per la decisione della causa, deve impugnare il verbale per falsità, con denuncia all'autorità penale, poiché l'esame della fedefacenza dei verbali è sottratto all'autorità di cassazione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Sia come sia, anche tenendo conto delle argomentazioni proposte in questa sede, le stesse non apportano nulla di nuovo rispetto a quanto ritenuto e verbalizzato dal primo giudice, la ricorrente limitandosi a ribadire la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta.

4. Nel merito, la ricorrente si duole essenzialmente del mancato riconoscimento della difettosità delle lenti fornite dalla convenuta sulla base di un contratto che il primo giudice ha definito di compravendita ma che la stessa qualifica di appalto.

In concreto, a prescindere dalla qualifica giuridica del rapporto contrattuale tra le parti, il fatto che il Giudice di pace ha escluso la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta non può essere considerato arbitrario. Intanto in entrambi i casi incombeva all'istante provare la presenza di difetti (cfr. per il contratto di compravendita: Thévenoz/ Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Ginevra/ Basilea/Monaco 2003, n.

10 ad art. 197; per il contratto di appalto: Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo, 1999, n. 1507). In concreto, di fronte alla chiara contestazione del convenuto, spettava all'istante dimostrare la difettosità delle lenti non bastando una semplice allegazione. La ricorrente, poi, nemmeno censura l'accertamento del primo giudice secondo il quale la verifica delle lenti effettuata dalla convenuta all'udienza del 15 dicembre 2005 mediante apparecchio frontofocometro ha evidenziato che le stesse erano conformi alla ricetta medica fornita dall'istante. Ciò basta per non ritenere arbitraria, ovvero insostenibile, la decisione del primo giudice.

5. Quanto alle ulteriori censure riferite alla violazione di norme di diritto europeo, federale e cantonale, la ricorrente non ne deduce sostanzialmente nulla se non il mancato accoglimento della sua azione creditoria e di cui già si è detto. Esse non meritano ulteriore approfondimento. Né merita accoglimento la richiesta di edizione del rapporto di polizia e di assunzione di testi formulata in questa sede dalla ricorrente, già per il fatto che in sede di ricorso è esclusa la facoltà di addurre nuove prove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati, deve essere respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la convenuta avendo rinunciato a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- __________; - __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria