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16.2006.21 • TRAC TI 16.2006.21 Generato dall'IA

Improper Representation in Cassation Appeal of Fee Payment Order Rejection

Numero d'incarto 16.2006.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant contested a lower court's decision that granted the definitive rejection of their opposition to a payment order for court fees, which had been upheld by the lower court based on the existence of a valid executive title and the appellant's failure to raise valid defenses. The appellate court declared the cassation appeal null because it was submitted by an individual lacking the necessary procedural standing to represent the appellant in the cassation proceedings, as only admitted lawyers or those with legal representation are qualified to appeal a justice of the peace decision to this level, despite the less stringent representation rules applicable in the initial justice of the peace proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto definitivo - sentenza TF impugnata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo quale titolo esecutivo - legittimazione alla rappresentanza processuale in sede di cassazione

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere opposizione rappresentanza legale spese legali pagamento dell'ammenda decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 329 cpv. 3 CPC

The appeal was rejected as void (null) based on this provision, as implicitly referenced in the reasoning leading to order 1.

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

Cited in the reasoning for the declaration of nullity of the appeal, which leads to order 1.

art. 97 cifra 4 CPC

Cited as the rule regarding procedural prerequisites (legitimation) whose violation leads to the nullity of the appeal confirmed in order 1.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general legal basis for the cassation proceedings which resulted in the orders.

art. 22 cpv. 1 LALEF

Mentioned in the reasoning concerning the timeliness of the appeal, which is a prerequisite for admissibility, but not explicitly cited in the final orders.

art. 21 cpv. 3 in fine della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Cited in the reasoning regarding the effect of a decision by the ECHR, not directly used in the operative part.

art. 139a OG

Cited in the reasoning regarding the procedure for revision following an ECHR decision, not directly used in the operative part.

art. 64 CPC

Cited in the reasoning regarding who is entitled to appeal the Justice of the Peace decision, not explicitly cited in the operative part.

art. 64a cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding representation capacity before the Justice of the Peace, not explicitly cited in the operative part.

art. 301 CPC

Cited in the reasoning regarding who is excluded from representation before the Justice of the Peace, not explicitly cited in the operative part.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of a brief decision because the appeal was manifestly ill-founded, but not explicitly cited in the operative part.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to link the applicability of Art. 313 bis CPC to cassation appeals, not explicitly cited in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.21 · Lugano 22 febbraio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2006 presentato da

RI 1 ) contro

la sentenza 27 dicembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 05/133/S) promossa con istanza 19 ottobre 2005 dal

CO 1 rappr. dalla Cassa del Tribunale federale, Losanna

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 19 ottobre 2005 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 700.- rivendicati a titolo di tassa di giustizia posta a carico di quest'ultimo con sentenza 4 novembre 2004 della I Corte civile;

che con sentenza 27 dicembre 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante e alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 27/30 gennaio 2006 RI 1, rappresentato da __________, è insorto contro il predetto giudizio;

che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64*a* cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);

che, per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 2 ad art. 301);

che __________, ancorché munito di procura, non rientra in nessuna di queste categorie e non è quindi legittimato alla rappresentanza processuale in sede di ricorso davanti a questa Camera;

che poiché l'assenza di un presupposto processuale comporta la nullità dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), questa Camera non può che constatare la nullità del ricorso 27/30 gennaio 2006 siccome sottoscritto da persona priva di legittimazione alla rappresentanza processuale (art. 97 cifra 4 CPC);

che, a titolo abbondanziale, anche nel merito il ricorso era destituito di buon

diritto poiché, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, l'impugnazione della sentenza del Tribunale federale dinanzi alla Corte di giustizia dei diritti dell'uomo di Strasburgo non ne pregiudica il carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF;

che infatti le sentenze del Tribunale federale*non possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge* (art. 21 cpv. 3 in fine della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria);

che, pertanto l'accoglimento di un ricorso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo non influisce direttamente sulla sentenza del Tribunale federale ma costituisce un motivo di revisione sul quale è sempre quest'ultima autorità a doversi pronunciare (cfr. art. 139*a* OG; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume I, 1990, pag. 98 e 99);

che pure destituita di fondamento è la pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il mancato rinvio dell'udienza, la decisione del primo giudice, secondo cui la richiesta era tardiva (ordinanza 8 dicembre 2005), rientrando senz'altro, entro i limiti del suo potere di apprezzamento;

che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività (il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell¿ambito di un'azione di rigetto dell¿opposizione essendo di 10 giorni ex art. 22 cpv. 1 LALEF), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell¿art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l¿art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all¿art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27/30 gennaio 2005 di RI 1 è nullo.

2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello

La presidente La segretaria