Debt Collection Exception Appeal Finality
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party filed a cassation appeal against a lower court's decision which had rejected their opposition to a debt collection proceeding based on the argument of not having returned to better financial circumstances, as required by the Debt Enforcement and Bankruptcy Act. The appellate court ruled the cassation appeal inadmissible because the statute explicitly dictates that a decision on the exception of not having returned to better fortune is final and non-appealable through ordinary or extraordinary cantonal legal remedies, limiting the available recourse to a public law appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 265a LEF, Art. 265a cpv. 1 LEF, Art. 22 LALEF, art. 327 segg. CPC, art. 66 al. 1 LTF; Debt Collection Exception Appeal Finality: The appellate court ruled the cassation appeal inadmissible because the statute explicitly dictates that a decision on the exception of not having returned to better fortune is final and non-appealable through ordinary or extraordinary cantonal legal remedies, limiting the available recourse to a public law appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the orders, governing the procedure for the cassation appeal.
The inapplicability of the appeal is based on the definitive nature of the decision regarding the exception of non-return to better fortune, governed by this article, although the specific procedural ground for inadmissibility is articulated via the CPC.
Implied by the decision not to impose costs, even though the specific article for costs (Art. 66 LTF) is not explicitly cited in the operative part, the court ruled on costs via the general statement in point 2, which is the operative consequence of the cost ruling mentioned in the reasoning.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.20 · Lugano 22 febbraio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 1° febbraio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n.
EF.2005.3371) nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ del l'UE di Lugano da parte di
CO 1
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con sentenza 1° febbraio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dalla CO 1 per l'incasso di fr. 5'028.30 oltre accessori rivendicati sulla base dell'attestato carenza di beni n. __________ del 4 agosto 1997 oltre a spese varie, non ha ammesso l'opposizione motivata con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo l'escusso, assente dal contraddittorio, reso verosimile tale eccezione;
che con scritto 14 febbraio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;
che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun
rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggioconcernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF 126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );
che ne consegue l'improponibilità del presente atto;
che
l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, Commentaire
romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n.
21 ad art. 265a LEF);
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 febbraio 2006 di RI 1 èirricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - urigo.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d¿appello
La presidente La segretaria