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16.2006.18 • TRAC TI 16.2006.18 Generato dall'IA

Appeal Regarding Rejection of Opposition to Execution for Vehicle Services Payment

Numero d'incarto 16.2006.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal challenging a lower court's decision in a summary proceeding for the rejection of opposition to an execution order seeking payment of 2,500 for vehicle services; the lower court partially granted the request for 2,300, basing this amount not on a written debt acknowledgment from the debtor, but on the debtor's own statement during the hearing acknowledging payment of that sum towards the invoice, which the appellate court found was not a manifestly erroneous evaluation of the evidence under the applicable procedural code, especially since evidence of payment of 2,300 was directed to a third party and not the creditor, thus upholding the partial rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, OTLEF; Appeal Regarding Rejection of Opposition to Execution for Vehicle Services Payment: Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 40.–.

Parole chiave

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ordine di pagamento decisione parziale opposizione al precetto esecutivo utile riconoscimento di debito opposizione rigetto provvisorio - riconoscimento del debito all'udienza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The appeal was rejected because the appellant did not establish any ground for cassation, specifically under this article concerning review of law or evidence.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article governs the imposition of costs and compensation following the outcome of the judgment.

OTLEF

This provision governs the determination of procedural costs, cited along with Art. 148 CPC for imposing costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.18 · Lugano 21 marzo 2006/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 3 febbraio 2006 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2006.42) promossa con istanza 3 gennaio 2006 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 3 gennaio 2003 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'500.– rivendicati quale pagamento della fattura emessa il 28 aprile 2004 per un intervento effettuato sul veicolo di quest'ultimo;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto la menzionata fattura;

che al contraddittorio il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di aver pagato fr. 2'300.–, a comprova del quale ha prodotto una ricevuta di pagamento 29 aprile 2004;

che con sentenza 3 febbraio 2006 il Pretore, accertato che la parte istante non ha prodotto nessun valido riconoscimento di debito, ha nondimeno accolto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione nella misura di fr. 2'300.– deducendo tale riconoscimento dalle affermazioni del convenuto in sede di contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio; il ricorrente contesta di essersi riconosciuto debitore per due volte dell'unico e solo credito, ovvero quello di fr. 2'500.– verso la __________ alla quale egli aveva affidato il proprio veicolo per gli interventi concordati;

che con osservazioni 23 febbraio 2006 la controparte propone la reiezione del ricorso;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

che il riconoscimento di debito si deduce da un documento sottoscritto dal debitore, o da un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione di quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti del procedente per l'importo da questo rivendicato (D. Staehelin, op. cit., n. 15, 25 e 26 ad art. 82 LEF);

che in assenza di un riconoscimento di debito scritto, come è pacificamente il caso in concreto, parte della giurisprudenza ammette che lo stesso possa avvenire ed

essere formalizzato nell'ambito della procedura di rigetto dell'opposizione (D. Staehelin, op. cit, n. 18 ad art. 82

LEF);

che in tale senso la conclusione del primo giudice che ha dedotto dall'affermazione del convenuto di aver *versato l'importo di fr. 2'300.– a valere quale pagamento parziale sulla fattura di fr. 2'500.– spiccata dalla CO 1* (cfr. verbale 1° febbraio 2006), il riconoscimento del credito posto in esecuzione limitatamente alla somma di fr. 2'300.–, non può essere considerata arbitraria;

che per quanto attiene al versamento di fr. 2'300.– effettuato il 29 aprile 2004 dal convenuto (doc. 1), lo stesso non può essere addotto a comprova della parziale estinzione del debito riconosciuto nei confronti dell'istante, poiché è stato effettuato a una terza persona e non all'istante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 febbraio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 40.–.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria