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16.2006.123 • TRAC TI 16.2006.123 Generato dall'IA

Property Sale Notarization Fee Appeal Dismissed for Defective Cassation Filing

Numero d'incarto 16.2006.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An applicant sought to overturn a lower court's decision, which had upheld a claim for notarization fees incurred by the opposing party due to the applicant's failure to finalize a property sale agreement. The court dismissed the applicant's appeal because the submitted document failed to meet the formal requirements for a cassation appeal, specifically lacking the necessary statements of claimed errors regarding the factual findings or the application of law, thereby rendering the appeal void as it merely reiterated the initial dispute without providing grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 398 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Property Sale Notarization Fee Appeal Dismissed for Defective Cassation Filing: The court dismissed the applicant's appeal because the submitted document failed to meet the formal requirements for a cassation appeal, specifically lacking the necessary statements of claimed errors regarding the factual findings or the application of law, thereby rendering the appeal void as it merely reiterated the initial dispute without providing grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione insinuazione del credito sanzione disciplinare del notaio pegno immobiliare procedura di stima ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 2 CPC

This provision establishes the requirement for a recourse to contain specific claims and grounds, which was cited in the reasoning leading to the finding that the appeal was null.

art. 313 bis CPC

This provision allows the court to reject the appeal with a brief justification if it is inadmissible or manifestly unfounded, which underpins the final order.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.123 · Lugano 21 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° novembre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 10 ottobre 2006 dal Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura accelerata (inc. n. 53/05) promossa con istanza del 16 agosto 2005 nei confronti di

e Luciana CO 1

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 16 agosto 2005 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Taverne per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 1881.30 di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, la cui opposizione da lei interposta era stata rigettata in via provvisoria dal medesimo giudice con sentenza 11 luglio 2005;

che l'importo di fr. 1881.30 corrisponde a spese notarili affrontate dai convenuti per la mancata sottoscrizione di un atto di compravendita della casa di abitazione dell'istante;

che all'udienza del 26 gennaio 2006, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti all'istanza;

che con sentenza 10 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita era da addebitare all'istante, la quale non ha dato seguito all'impegno di vendita assunto, ha ritenuto giustificata la richiesta di pagamento dei danni formulata dai convenuti, ragione per cui ha respinto l'istanza;

che il 1° novembre 2006 RI 1 ha trasmesso al Giudice di pace nuovi documenti a sostegno della sua istanza, ribadendo la propria opposizione al pagamento delle spese notarili rivendicate dai convenuti;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, a prescindere dalla sua tempestività, il termine ricorsuale nelle cause a procedura accelerata come quella in esame (art. 85*a* cpv. 4 LEF) essendo di 10 giorni (art. 398 CPC), è nullo;

che per essere considerato valido un ricorso per cassazione, deve contenere le domande di ricorso così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC: caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire la propria contestazione del credito fatto valere dai convenuti;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili ai convenuti, ai quali il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso 1° novembre 2006 di RI 1 è nullo.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - Camignolo.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria