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16.2006.120 • TRAC TI 16.2006.120 Generato dall'IA

Appeal of Debt Acknowledgment Opposition Withdrawn Due to Settlement

Numero d'incarto 16.2006.120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that upheld the rejection of an opposition to execution, based on the assertion that the underlying document did not constitute a valid acknowledgment of debt; however, the appellant subsequently informed the court that the underlying execution had been withdrawn due to a perfected agreement between the parties, leading the appellate court to strike the case from the rolls due to withdrawal, holding the appellant responsible for the procedural costs but awarding no reimbursement for legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal of Debt Acknowledgment Opposition Withdrawn Due to Settlement: Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

Parole chiave

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riconoscimento di debito revoca dell'opposizione spese di procedura opposizione al precetto esecutivo ritiro a seguito di transazione mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the legal basis for the court to strike the case from the rolls following the withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited implicitly via reference to 'OTLEF' (which implies the application of cost rules), and directly cited in the reasoning section regarding the requirement to bear procedural costs, although not explicitly listed in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.120 · Lugano 30 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 ottobre 2006 presentato da

RI 1, (patrocinata dall' RA 1 )

contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. S.160) promossa con istanza 28 giugno 2006 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 28 giugno 2006 la CO

1 RI 1 che all'udienza del 17 agosto 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando in particolare la presenza di un valido titolo di rigetto dell'opposizione;

che con sentenza 3 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel noto contratto di inserzione, ha accolto l'istanza rigettando l'opposizione per fr. 1226.65 oltre interessi e spese;

che contro la sentenza appena citata RI 1è insorta con un ricorso dell'11 ottobre 2006 per ottenerne l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente concluso alla presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante;

che il 16 gennaio 2007 la ricorrente ha comunicato a questa Camera il perfezionamento di un accordo tra le parti in virtù del quale è stata ritirata l'esecuzione alla base del giudizio dedotto in cassazione, con conseguente richiesta di stralcio del ricorso;

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che il ritiro del ricorso equivale, di principio, a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che non si giustifica attribuire ripetibili all'istante, lo scritto 25 ottobre 2006 non potendo essere considerato alla stregua di osservazioni giacché il ricorso è stato notificato solo il 21 novembre 2006;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la OTLEF

pronuncia:

1. Si prende atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoliper desistenza.

2. Gli oneri processuali, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.