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16.2006.12 • TRAC TI 16.2006.12 Generato dall'IA

Enforcement Procedure Opposition Dismissal Based on Void Instrument and Failure to Diligently Follow Up on Hearing Postponement Request

Numero d'incarto 16.2006.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The initial action sought the rejection of an opposition to an enforcement procedure based on a commercial instrument, which the lower court dismissed because the instrument was void due to non-compliance with formal requirements. The subsequent appeal claimed the lower court erred by ruling without addressing a previously filed request for a hearing postponement. The appellate court rejected the appeal, reasoning that even assuming the postponement request was properly submitted, the appellant failed in their duty to diligently follow up on the status of their request when no confirmation was received, thus precluding a valid claim of a violation of the right to be heard due to the resulting absence from the contradictory proceedings.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio dell'opposizione - vaglia cambiario quale titolo di rigetto - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza - spetta al richiedente farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua domanda se non ottiene risposta in tempo utile

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione procedura esecutiva diritto di essere sentito rispetto dei requisiti formali azione di stato civile nullità procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

Provisions governing the cassation appeal procedure, under which the appeal was rejected.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in connection with the costs of the proceedings, as no fees or expenses were charged.

OTLEF

Cited in connection with the costs of the proceedings, as no fees or expenses were charged.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.12 · Lugano 13 febbraio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 20 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.421) promossa con istanza 24 novembre 2005 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 24 novembre 2005 RI 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatole per l'incasso di fr. 3'649.40 oltre accessori;

che a valere quale titolo di rigetto l'istante ha prodotto un vaglia cambiario sottoscritto dall'escussa;

che con sentenza 20 gennaio 2006 il Pretore, accertata la nullità del vaglia cambiario sul quale l'istante basa la sua domanda di rigetto poiché non conforme ai requisiti posti dal diritto cambiario, ha respinto l'istanza;

che con scritto 29 gennaio 2006, indirizzato alla Pretura e da questa trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 rimprovera al primo giudice di aver emanato il proprio giudizio senza esprimersi sulla domanda di rinvio dell'udienza da lui formulata il 27 dicembre 2005;

che giusta l'art. 136 cpv. 1 CPC qualora la parte (o il suo rappresentante) sia impossibilitata per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale - di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio;

che la richiesta di rinvio, oltre a dover essere motivata, deve essere presentata tempestivamente così da permettere al giudice di determinarsi sulla fondatezza dei motivi addotti e, in caso di accoglimento della domanda, notificare in tempo utile alla controparte il rinvio dell’udienza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 7);

che a prescindere dal fatto di sapere se la richiesta di rinvio 27 dicembre 2005 sia effettivamente giunta a destinazione, il Pretore avendo contestato tale circostanza, spettava in ogni caso all'istante farsi parte diligente e preoccuparsi dell'esito della sua istanza, non avendo ottenuto nessun riscontro alla sua domanda (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 136, m. 9; CCC 22 dicembre 2004 in re M.) per cui, non avendolo fatto, egli non può lamentarsi in questa sede di non aver potuto presenziare al contraddittorio;

che, pertanto, non essendo ravvisabile nell'operato del primo giudice alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, il ricorso deve essere respinto;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 29 gennaio 2006 di RI 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria