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16.2006.117 • TRAC TI 16.2006.117 Generato dall'IA

Enforcement of 2005 Health Insurance Premiums Upheld Despite Claimed Termination

Numero d'incarto 16.2006.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual challenged the enforcement proceedings initiated to collect mandatory health insurance premiums for the first quarter of 2005, asserting the debt did not exist because they had purportedly terminated their policy in late 2004 and secured new coverage in March 2005. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the premiums were due because the appellant's affiliation with the original insurer remained valid through March 31, 2005, as confirmed by the new insurer's coverage start date of April 1, 2005, and that the appeal failed to present any valid grounds for cassation regarding procedural or factual errors.

Regesto Legislator

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Art. 397 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313bis CPC; Enforcement of 2005 Health Insurance Premiums Upheld Despite Claimed Termination: The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the premiums were due because the appellant's affiliation with the original insurer remained valid through March 31, 2005, as confirmed by the new insurer's coverage start date of April 1, 2005, and that the appeal failed to present any valid grounds for cassation regarding procedural or factual errors.

Parole chiave

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premi dell'assicurazione malattia credito in esecuzione esecuzione estinzione delle prestazioni assicurative motivazione di fatto inadempimento dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the legal basis for the procedure leading to the decision.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited to confirm the applicability of Art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure.

art. 313bis CPC

The court used the possibility under this article to reject the appeal with brief reasoning and without notifying the counterparty.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.117 · Lugano 21 novembre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 21 ottobre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa il 4 ottobre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella procedura accelerata (inc. n. S.119) promossa con istanza del 4 maggio 2006 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 4 maggio 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo, sulla base dell'art. 85*a* LEF, l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE n. __________ dell'UEF di Locarno fattogli notificare per l'incasso di fr. 1001.40 rivendicati a titolo di premi per l'assicurazione obbligatoria LAMal scaduti per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005 oltre alle spese di fr. 20.–;

che l'istante contesta di dovere pagare questi premi alla convenuta avendo disdetto il contratto di affiliazione con la stessa il 30 ottobre 2004 e avendo sottoscritto il 14 marzo 2005 un nuovo contratto con un'altra compagnia di assicurazioni;

che all'udienza del 30 maggio 2006 la convenuta si è opposta all'istanza osservando come l'affiliazione alla nuova cassa malati sia effettiva solo dal 1° aprile 2005, ragione per la quale i premi relativi al primo trimestre del 2005 le sono dovuti;

che con sentenza 4 ottobre 2006 il Giudice di pace, accertato che i premi rivendicati dalla convenuta sono effettivamente dovuti poiché l'istante, per i primi tre mesi del 2005, era ancora affiliato presso la stessa, la nuova compagnia assicurativa avendo peraltro confermato l'inizio di copertura dal 1° aprile 2005, ha respinto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'udienza (30 maggio 2006) e l'emanazione della sentenza (4 ottobre 2006), va rilevato che il termine di

10 giorni previsto dall'art. 397 CPC per l'intimazione della sentenza, è un termine d'ordine il cui mancato ossequio non comporta nessuna sanzione;

che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata, tale indicazione costituisce un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 22 ad art. 285);

che del preteso colloquio telefonico avuto dal primo giudice con un rappresentante della __________ non vi è alcun riscontro nel fascicolo processuale e comunque dal medesimo il ricorrente non deduce nessuna conseguenza per cui la questione non merita ulteriore disanima;

che dal PE n. __________ dell'UEF di Locarno richiamato dal ricorrente non si evince nulla a sostegno della sua tesi poiché lo stesso è relativo a uno scoperto rivendicato dalla __________ per premi rimasti insoluti a far tempo dal 1° luglio 2005;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 21 ottobre 2006 di RI 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________; - __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria