Tenancy Dispute Appeal Struck for Procedural Flaws and Lack of Jurisdiction Over Settlement Conduct
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision to strike a tenancy dispute from the record following a judicial settlement where the defendant agreed to pay a reduced sum for past rent and expenses, but the appellate court found the appeal null because it did not challenge the merits of the magistrate's decision to strike the case (which is based on the settlement) but instead contested the actions of the appealing party's own representative during the settlement negotiation, an issue beyond the scope of the appeal jurisdiction, further compounded by procedural flaws such as the filing being in a non-official language and lacking a signature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Tenancy Dispute Appeal Struck for Procedural Flaws and Lack of Jurisdiction Over Settlement Conduct: A party appealed a lower court's decision to strike a tenancy dispute from the record following a judicial settlement where the defendant agreed to pay a reduced sum for past rent and expenses, but the appellate court found the appeal null because it did not challenge the merits of the magistrate's decision to strike the case (which is based on the settlement) but instead contested the actions of the appealing party's own representative during the settlement negotiation, an issue beyond the scope of the appeal jurisdiction, further compounded by procedural flaws such as the filing being in a non-official language and lacking a signature.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the ground for declaring the appeal null because it contained no criticism of the lower court's decision.
Cited in the preamble as the legal basis for imposing costs on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.11 · Lugano 10 febbraio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 26 gennaio 2006 presentato da
RI 1 contro
il decreto di stralcio 11 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. DI.2005.222) promossa con istanza 10 novembre 2005 da
CO 1 rappr. da RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori a titolo di
pretese derivanti dal contratto di locazione, procedura stralciata dai ruoli per intervenuta transazione giudiziale,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 novembre 2005 CO 1, richiamandosi a un contratto di locazione sottoscritto il 27 giugno 2003 con RI 1, ha convenuto quest'ultimo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da giugno ad agosto 2004 e spese di sostituzione di un cilindro;
che all'udienza dell'11 gennaio 2006 indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto una transazione giudiziale in virtù della quale il convenuto, per il tramite del suo rappresentante legale, si è impegnato a versare all'istante *fr. 2'280.- dedotto l'importo di fr. 1'500.- di cui al deposito di garanzia, ossia la somma di fr. 780.-;*
con a seguito di detta transazione il Pretore, con decreto 11 gennaio 2006, ha stralciato la causa dai ruoli;
che con scritto 26 gennaio 2006, redatto in tedesco, CO 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che un decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo ed è impugnabile ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, m. 2) ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);
che in concreto il ricorrente non contesta l'operato del pretore ma quello del suo rappresentante, ciò che esula dalle competenze di questa Camera;
che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC poiché non contiene nessuna critica nei confronti della decisione pretoriale;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. L'atto 26 gennaio 2006 di RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria