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16.2006.11 • TRAC TI 16.2006.11 Generato dall'IA

Tenancy Dispute Appeal Struck for Procedural Flaws and Lack of Jurisdiction Over Settlement Conduct

Numero d'incarto 16.2006.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision to strike a tenancy dispute from the record following a judicial settlement where the defendant agreed to pay a reduced sum for past rent and expenses, but the appellate court found the appeal null because it did not challenge the merits of the magistrate's decision to strike the case (which is based on the settlement) but instead contested the actions of the appealing party's own representative during the settlement negotiation, an issue beyond the scope of the appeal jurisdiction, further compounded by procedural flaws such as the filing being in a non-official language and lacking a signature.

Regesto Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Tenancy Dispute Appeal Struck for Procedural Flaws and Lack of Jurisdiction Over Settlement Conduct: A party appealed a lower court's decision to strike a tenancy dispute from the record following a judicial settlement where the defendant agreed to pay a reduced sum for past rent and expenses, but the appellate court found the appeal null because it did not challenge the merits of the magistrate's decision to strike the case (which is based on the settlement) but instead contested the actions of the appealing party's own representative during the settlement negotiation, an issue beyond the scope of the appeal jurisdiction, further compounded by procedural flaws such as the filing being in a non-official language and lacking a signature.

Parole chiave

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fine del processo incompetenza per materia magistrato inadempimento del locatore procedura di sfratto lingua ufficiale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

Cited as the ground for declaring the appeal null because it contained no criticism of the lower court's decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble as the legal basis for imposing costs on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.11 · Lugano 10 febbraio 2006/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 gennaio 2006 presentato da

RI 1 contro

il decreto di stralcio 11 gennaio 2006 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella procedura per le controversie in materia di locazione (inc. n. DI.2005.222) promossa con istanza 10 novembre 2005 da

CO 1 rappr. da RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori a titolo di

pretese derivanti dal contratto di locazione, procedura stralciata dai ruoli per intervenuta transazione giudiziale,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 10 novembre 2005 CO 1, richiamandosi a un contratto di locazione sottoscritto il 27 giugno 2003 con RI 1, ha convenuto quest'ultimo davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere il pagamento di fr. 2'512.50 oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da giugno ad agosto 2004 e spese di sostituzione di un cilindro;

che all'udienza dell'11 gennaio 2006 indetta per la discussione, le parti hanno sottoscritto una transazione giudiziale in virtù della quale il convenuto, per il tramite del suo rappresentante legale, si è impegnato a versare all'istante *fr. 2'280.- dedotto l'importo di fr. 1'500.- di cui al deposito di garanzia, ossia la somma di fr. 780.-;*

con a seguito di detta transazione il Pretore, con decreto 11 gennaio 2006, ha stralciato la causa dai ruoli;

che con scritto 26 gennaio 2006, redatto in tedesco, CO 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che un decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo ed è impugnabile ove sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto termine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, m. 2) ma non il merito di una transazione (che può essere rimesso in discussione solo con azione ordinaria: Rep. 1982 pag. 203 consid. 2);

che in concreto il ricorrente non contesta l'operato del pretore ma quello del suo rappresentante, ciò che esula dalle competenze di questa Camera;

che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC secondo il quale il processo deve svolgersi in italiano e gli allegati redatti nella stessa lingua (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 117, m. 2), così come dell'assenza di una firma in calce al medesimo, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC poiché non contiene nessuna critica nei confronti della decisione pretoriale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. L'atto 26 gennaio 2006 di RI 1 è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria