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16.2006.109 • TRAC TI 16.2006.109 Generato dall'IA

Property Owner v. Neighbor (Procedural Violation in Evidence Recording)

Numero d'incarto 16.2006.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A property owner sued a neighbor, claiming damages of CHF 1252.80 following renovation work performed by the neighbor on an adjacent property that shared a common wall; the lower court partially awarded the claim for damages based on a site inspection and the testimony of an expert, but the appellate court accepted the appeal based on a procedural violation because the lower court failed to formally document the findings of the site inspection and the witness testimony as required by law, which violated the appellant's right to be heard, thereby requiring the case to be sent back for a new procedure including proper recording of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 298 CPC, Art. 119 cpv. 1 CPC, Art. 297 CPC, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 76 LTF; Property Owner v. Neighbor (Procedural Violation in Evidence Recording): Il ricorrente si duole genericamente della violazione di norme procedurali in merito all'assunzione della prova peritale. Ora, le parti non hanno chiesto l'allestimento di una perizia (art. 247 segg. CPC), ma solo di sentire il professionista quale testimone (art. 227 segg. CPC) con il compito di *meglio illustrare al Giudice di pace l'entità del danno rivendicato* (cfr. verbale 27 maggio 2004). La questione non merita ulteriore disamina.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali parte comune testimonianza diritto di controllo diritto di essere sentito reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 17
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

Cited as the ground upon which the appeal was allowed due to procedural violation.

art. 298 CPC

Cited as the procedural rule requiring the judge to draw up minutes of procedural acts.

art. 119 cpv. 1 CPC

Cited as the procedural rule requiring the minutes to include the findings of the investigation and witness statements.

art. 297 CPC

Cited to instruct the lower court on how to proceed with the final debate and record the parties' conclusions.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.109 · Lugano 20 febbraio 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 28 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro la sentenza emessa l'8 settembre 2006 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile (inc. n. C04-038) promossa con istanza 7 aprile 2004 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. CO 1 è proprietaria della particella n. 750 RFD __________ che confina con la n. 751 appartenente a RI 1. Sui due fondi sono edificate le rispettive case di abitazione che hanno un muro di confine in comune. Nel 2001 RI 1 ha proceduto a ristrutturare l'immobile posto sul suo fondo. CO 1 ha chiesto l'intervento del perito comunale arch. __________ il quale ha allestito un verbale di constatazione all'inizio dei lavori e alla fine degli stessi.

B.

Con istanza 7 aprile 2004 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Carona per ottenere il pagamento di fr. 1252.80 oltre accessori, rivendicato a titolo di risarcimento dei danni cagionati da quest'ultimo in occasione dei lavori eseguiti nella sua abitazione nel 2001. All'udienza del 27 maggio 2004, indetta per la discussione, le parti, tra l'altro, hanno concordato di procedere a un sopralluogo e all'audizione dell'arch. __________ da escutere in occasione del sopralluogo.

C.

Con sentenza 8 settembre 2006 il Giudice di pace, richiamato l'esito del sopralluogo esperito il 12 maggio 2005 (*sic!*), ha parzialmente accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare alla controparte fr. 1000.– a titolo di risarcimento danni, tenuto conto del deprezzamento della precedente verniciatura dei locali.

D. Con ricorso del 28 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Egli rimprovera al primo giudice di aver violato le norme procedurali che regolano l'assunzione della prova peritale e di non aver allestito un verbale circa le risultanze del sopralluogo e della deposizione del teste, ciò che non gli ha permesso di determinarsi su queste prove. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

considerando

in diritto: 1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una

sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. Il ricorrente si duole genericamente della violazione di norme procedurali in merito all'assunzione della prova peritale. Ora, le parti non hanno chiesto l'allestimento di una perizia (art. 247 segg. CPC), ma solo di sentire il professionista quale testimone (art. 227 segg. CPC) con il compito di *meglio illustrare al Giudice di pace l'entità del danno rivendicato* (cfr. verbale 27 maggio 2004). La questione non merita ulteriore disamina.

Quanto all'assenza di un verbale contenente le risultanze del sopralluogo e dell'audizione del teste, a ragione il ricorrente se ne duole. L'art. 298 CPC impone al giudice l'obbligo di allestire un verbale nel quale devono figurare tutti gli atti processuali e le allegazioni delle parti. D'altro canto l'art. 119 cpv. 1 CPC prevede che il verbale deve contenere, in particolare, le risultanze dell'istruttoria e le dichiarazioni dei testimoni. Si tratta, in sostanza, della sola esigenza procedurale in grado di attestare quanto avvenuto nel corso delle udienze e, nella fattispecie, delle risultanze del sopralluogo e dell'audizione del teste sentito in quella occasione. L'omissione del protocollo, ovvero la mancata verbalizzazione del teste configura altresì una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 3 ad art. 119). Ciò posto, la sentenza del Giudice di pace deve essere annullata per vizio di procedura (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 119).

3. Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'errata applicazione del diritto procedurale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Gli atti devono pertanto essere ritornati al primo giudice perché proceda a esperire un nuovo sopralluogo alla presenza delle parti e del teste, tenendo regolare verbale. Dopo di che egli citerà le parti al dibattimento finale, o lo terrà seduta stante, verbalizzando le conclusioni delle parti in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria (art. 297 CPC), salvo loro espressa rinuncia.

4. Data la particolarità della fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese, mentre per quanto riguarda le ripetibili, la controparte non ha postulato la reiezione del ricorso sicché non può ritenersi soccombente, né lo Stato del Cantone Ticino è parte al procedimento per cui non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 8 settembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.