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16.2006.106 • TRAC TI 16.2006.106 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Tax Enforcement Opposition

Numero d'incarto 16.2006.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that granted definitive rejection of their opposition to the enforcement of a claim for municipal taxes, interest, and late fees, where the initial decision was based on valid enforcement documents and rejected the appellant's arguments regarding prescription and set-off. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline following the service of the lower court's decision on September 4, 2006, and due to the appellant's documented insolvency, no court fees or costs were assessed.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Tax Enforcement Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day statutory deadline following the service of the lower court's decision on September 4, 2006, and due to the appellant's documented insolvency, no court fees or costs were assessed.

Parole chiave

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deposito tardivo esecuzione fiscale insolvenza imposte comunali accordo fiscale preliminare termine legale rigetto dell'opposizione - ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 1 LALEF

This provision defined the deadline that the court used to establish the inadmissibility of the appeal.

art. 313*bis* CPC

This procedural rule was applied to allow the Chamber to decide with brief reasoning due to the inadmissibility of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Although cited, this article regarding the general rule for costs was superseded by the specific order not to charge costs or expenses.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.106 · Lugano 4 ottobre 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 24 agosto 2006 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 443A/06/S) promossa con istanza 22 maggio 2006 da

CO 1 (rappresentato dal Municipio)

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________5 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 22 maggio 2006 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 215.05 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 1998, oltre interessi e tassa di diffida;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la notifica di tassazione 14 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1997-1998 regolarmente passata in giudicato, il calcolo dell'imposta comunale 1998 e relativa tassa di diffida, così come il calcolo dettagliato degli interessi dovuti;

che con sentenza 24 agosto 2006 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'escusso così come quella di compensazione, ha accolto l'istanza;

che con ricorso del 14 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l'art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell'ambito di un'azione di rigetto dell'opposizione è di 10 giorni;

che questo termine decorre dal giorno successivo a quello dell'intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 4 settembre 2006 come ammesso del ricorrente medesimo e di conseguenza scadeva il 14 settembre successivo;

che introdotto il 15 settembre 2006 (data del timbro postale), il ricorso si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all'art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) ma in concreto, visto il notorio stato di insolvenza del ricorrente, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese;

che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato intimato e non ha causato spese presumibili.

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 settembre 2006 dRI 1 è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria