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16.2006.102 • TRAC TI 16.2006.102 Generato dall'IA

Kitchen Supplier v. Debtor (Limitation Period for Artisan Work)

Numero d'incarto 16.2006.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that awarded a kitchen supplier the balance due on a 1999 invoice, rejecting the debtor's claim that the debt was time-barred under the five-year prescription period for artisan work (Art. 128 n. 3 CC). The appellate court sustained the appeal rejection because the debtor, asserting the shorter limitation period, failed to prove that the work—supplying and installing a kitchen with electrical appliances—qualified as "artisan work" under the narrow interpretation of the statute, thus defaulting the claim to the ten-year ordinary prescription period, which had not yet elapsed.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 137 cpv. 1 CO, Art. 127 CO, Art. 128 CO, Art. 8 CC, Art. 129 CO; Kitchen Supplier v. Debtor (Limitation Period for Artisan Work): 128 n. 3 CC). The appellate court sustained the appeal rejection because the debtor, asserting the shorter limitation period, failed to prove that the work—supplying and installing a kitchen with electrical appliances—qualified as "artisan work" under the narrow interpretation of the statute, thus defaulting the claim to the ten-year ordinary prescription period, which had not yet elapsed.

Parole chiave

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termini contumacia di una parte opposizione tardiva eccezione al diritto d’autore ipoteca legale del venditore violazione di obblighi contrattuali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 132 I 17
DTF 129 I 8
Federal Tribunal Annuls Debt Relief Dismissal Due to Unproven Notification of Procedural Advance Deadline
DTF 123 III 122
In questo senso l'attività dell'artigiano non deve necessitare di particolari tecnologie e non deve neppure essere pianificata o coordinata con altri artigiani, ma deve trattarsi di un lavoro di routine (DTF 123 III 122 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The appeal was rejected based on the finding that the grounds for cassation invoked (manifest violation of material or formal law) were not substantiated.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to order the appellant to bear the procedural costs following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2006.102 · Lugano 13 febbraio 2007/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 settembre 2006 presentato da

RI 1 (patrocinato dall' RA 1

contro la sentenza emessa il 30 agosto 2006 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 77B/05/0) promossa con istanza 28 luglio 2005 da

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 28 luglio 2005 la ditta CO 1, ditta specializzata nella fabbricazione e vendita di cucine, ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1832.70 oltre al rigetto dell'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. L'importo rivendicato corrisponde al saldo dovuto su una fattura emessa il 18 ottobre 1999 per la fornitura di un arredamento da cucina. All'udienza del 21 settembre 2005, proseguita il 24 maggio 2006, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza eccependo la presenza di difetti così come l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 128 n. 3 CO.

B. Con sentenza

30 agosto 2006 il Giudice di pace, accertato che il credito non era prescritto e considerato che il difetto lamentato dal convenuto non era di una gravità tale da giustificare l'intera trattenuta di quanto rivendicato dall'istante, ha riconosciuto un minor valore della mercede pattuita nella misura di fr. 300.–/ 400.– che ha compensato con gli interessi e le spese esposti dall'istante. L'istanza è stata pertanto accolta per fr. 1832.70, importo limitatamente al quale ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al citato PE.

C. Con ricorso del 19 settembre 2006 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare le norme sulla prescrizione del credito dell'istante. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 17 consid. 5.1).

2. Contestata dal ricorrente è la conclusione del primo giudice secondo la quale la pretesa dell'istante non si era prescritta. Al proposito il Giudice di pace ha accertato che la fattura è stata emessa il 18 ottobre 1999 e che il convenuto aveva versato acconti per fr. 10 000.– ragione per cui il termine di prescrizione era stato interrotto. Il ricorrente ribadisce che nella fattispecie si applica il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 3 CO e che con l'interruzione della prescrizione mediante versamento di un acconto inizia a decorre un nuovo termine di prescrizione. E siccome non vi è una prova di quando è intervenuto il pagamento dell'acconto in questione, ma ritenuta la richiesta di interessi dal 31 dicembre 1999, la prescrizione, secondo l'interessato, è intervenuta al più tardi il 31 dicembre 2004.

3. Ora, è vero che con il versamento di un acconto inizia a decorrere una nuova prescrizione

della stessa durata di quella interrotta (art. 137 cpv. 1 CO; Däppen in: Basler Kommentar, OR I 3a edizione, n. 2 ad art. 137) sicché

in mancanza della prova di una nuova interruzione del termine, che incombeva all'istante, il giudice di pace avrebbe potuto concludere per la prescrizione del credito vantato dall'istante. Se non che, l'annullamento di una sentenza si giustifica unicamente quando essa è arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (v. anche DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).

In concreto, il convenuto ha fatto valere il termine di prescrizione di 5 anni previsto dall'art. 128 n. 3 CO. Tale disposizione trova applicazione “per lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di 10 anni previsto dall'art.

127 CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata in modo restrittivo, ritenuto che in caso di dubbio vale il termine ordinario di prescrizione di dieci anni (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). L'onere della prova circa l'esistenza delle premesse per l'applicabilità del termine di prescrizione abbreviato incombe alla parte che se ne prevale (II CCA 5 novembre 1993 in re V.SA/R.; Kummer, Berner Kommentar, Berna 1966, n. 165 ad art. 8 CC). In concreto spettava quindi al convenuto provare la natura artigianale della prestazione fornita dall'istante, ritenuto che né il giudice né le parti possono modificare i termini di prescrizione del terzo titolo della prima parte del Codice delle Obbligazioni (art. 129 CO).

Nella fattispecie tutto si ignora sulla prestazione effettuata dall'istante salvo l'incarico di fornire e montare un arredamento da cucina con relativi apparecchi elettrici per fr. 24

651.15 (cfr. fattura 18 ottobre 1999). Che tale lavoro possa essere definito di tipo artigianale appare dubbio, tanto più che nella loro definizione rientrano quei lavori nei quali l'attività manuale è preponderante o perlomeno equivalente alle altre prestazioni dell'artigiano (quali ad esempio l'utilizzo di macchinari, i lavori amministrativi e organizzativi). In questo senso l'attività dell'artigiano non deve necessitare di particolari tecnologie e non deve neppure essere pianificata o coordinata con altri artigiani, ma deve trattarsi di un lavoro di routine (DTF 123 III 122 consid. 2; Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 16 ad art. 128 CO; Gauch, op. cit., n. 1287; Rep. 1992, pag. 273). Al riguardo, come detto il ricorrente non ha addotto nulla sicché in mancanza di una prova in merito al fatto che la prestazione dell'istante rientrasse nel concetto di lavoro artigianale la pretesa dell'istante è soggetta al termine ordinario di prescrizione di 10 anni che, pacificamente, non è ancora decorso. Ciò posto, il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre all'istante, che non ha presentato osservazioni, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 settembre 2006 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.