Appeal Nullified for Lack of Specific Grounds
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their request to lift an opposition to an enforcement order for an amount owed based on a gas cylinder supply. The appellate court declared the appeal null because the submission, filed under the applicable procedural rules for a cassation appeal, failed to contain the required specific grounds of fact and law necessary to constitute a valid appeal, thus rendering the act void without further substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 329 cpv. 3 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Nullified for Lack of Specific Grounds: The appellate court declared the appeal null because the submission, filed under the applicable procedural rules for a cassation appeal, failed to contain the required specific grounds of fact and law necessary to constitute a valid appeal, thus rendering the act void without further substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes that an appeal is void if it does not contain the required grounds/requests, which is the basis for the nullity declared in order 1.
This provision allows the Chamber to reject an inadmissible appeal with a brief motivation without notifying the other party, justifying the swift procedural handling.
This provision is cited as governing the applicability of Art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.
This provision is cited as governing the applicability of Art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.
This provision is cited as governing the applicability of Art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.101 · Lugano 6 ottobre 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2006 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 18 settembre 2006 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. 176–2006–S) promossa con istanza 24 agosto 2006 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al
PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 agosto 2006 RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Giubiasco di rigettare l'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 505.– oltre interessi e spese, rivendicati sulla base di una fornitura di bombole a gas;
che all'udienza del 12 settembre 2006 il convenuto si è opposto all'istanza;
che con sentenza 18 settembre 2006 il Giudice di pace, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto l'istanza;
che con scritto 28 settembre 2006, indirizzato alla Giudicatura di pace e da questa trasmesso alla scrivente Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, RI 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio;
che secondo l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso come pure i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto, lo scritto del 28 settembre 2006 dei ricorrenti non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è neppure stato notificato.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 28 settembre 2006 RI 1 e __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria