Appeal Dismissed for Failure to State Grounds and Unsubstantiated Discount Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court decision that granted a claim for payment of outstanding fees, including labor and telephone equipment, based on an existing contract, finding that the debtor failed to prove their assertion that the billed amount did not account for larger discounts they were entitled to. The appellate court deemed the appeal null because the appellant failed to specify the grounds of fact or law required for a valid appeal, merely expressing dissatisfaction and presenting a personal version of events, concluding that even on the merits, the appeal was unfounded as the appellant did not demonstrate an agreement regarding the alleged discount reimbursement.
Regesto Legislator
Ufficialericorso per cassazione - ricevibilità del ricorso - è nullo il ricorso con il quale il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice fornendo una propria personale versione dei fatti
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese provisions were cited in the reasoning section ('Per i quali motivi') before the operative part, indicating the general procedural basis for the review, leading to the declaration of nullity.
This provision was cited to establish the rule for allocating costs, which is reflected in order number 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2006.1 · Lugano 12 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 dicembre 2005 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 12 dicembre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.263) promossa con istanza 15 giugno 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori e il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 giugno 2005 CO 1ha convenuto __________davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 2'946.55 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 9 giugno 1998 per prestazioni varie di manodopera e fornitura di apparecchiature telefoniche effettuate per conto del convenuto;
che all'udienza del 19 settembre 2005 RI 1 si è opposto all'istanza;
che con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di appalto e la corretta esecuzione dell'opera da parte dell'istante, ha accolto la pretesa di quest'ultima non avendo il convenuto comprovato le sue allegazioni secondo le quali la mercede fatturata non teneva conto dei maggiori sconti ottenuti dall'istante e allo stesso dovuti;
che con atto ricorsuale 28 dicembre 2005 RI 1è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 dicembre 2005 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare il proprio disappunto circa le conclusioni del primo giudice, fornendo una propria personale versione dei fatti in merito agli accordi di collaborazione dallo stesso conclusi con la ditta l'istante;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che comunque anche nel merito il ricorso è infondato il convenuto, come correttamente concluso dal primo giudice, non avendo dimostrato il perfezionamento di un accordo con la controparte circa il preteso ristorno degli sconti da questa ottenuti sulla fornitura di materiale da parte di un'altra ditta;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 28 dicembre 2005 di RI 1è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria