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16.2005.96 • TRAC TI 16.2005.96 Generato dall'IA

Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Execution Order for Rent

Numero d'incarto 16.2005.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected the opposition to an execution order for overdue rent and ancillary charges, where the initial claim relied on a lease agreement, which the appellant argued was insufficient to constitute a recognized debt. The reviewing court allowed the appeal, reasoning that the documentation presented by the claimant was insufficient to establish a clear, unequivocal, and non-equivocal declaration of debt by the opposing party for the exact amount claimed, as required for provisional rejection of opposition, and therefore the initial decision was based on a manifest misappraisal of the facts, leading to the denial of the initial request.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 82 LEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Execution Order for Rent: The reviewing court allowed the appeal, reasoning that the documentation presented by the claimant was insufficient to establish a clear, unequivocal, and non-equivocal declaration of debt by the opposing party for the exact amount claimed, as required for provisional rejection of opposition, and therefore the initial decision was based on a manifest misappraisal of the facts, leading to the denial of the initial request.

Parole chiave

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decisioni incidentali motivo di revisione contratto di locazione eccezione di incostituzionalità pigione iniziale impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio - riconoscimento di debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The contested decision was annulled due to the erroneous application of this article concerning the requirement for a valid acknowledgment of debt.

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited because the Court decided the merits of the case after accepting the appeal.

art. 327 lett. g CPC

Cited as the procedural basis under which the grounds for appeal could be subsumed (manifestly erroneous evaluation of evidence).

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited to exclude new evidence submitted with the appeal observations.

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating court costs and fees in the first instance.

OTLEF

Cited in relation to the costs of the appeal proceedings (implicitly related to the costs provisions).

art. 148 CPC

Cited in the dispositive (Order II) for allocating the costs of the appeal judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.96 · Lugano 3 marzo 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 22 luglio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 115b/05/S) promossa con istanza 7 giugno 2005 da

CO 1) patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

che con istanza 7 giugno 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'620.- rivendicati a titolo di pigione e spese accessorie scadute per il mese di maggio 2005;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione 3 novembre 1992 da lei concluso con la __________ avente per oggetto un locale commerciale, cui RI 1 è subentrata con accordo del 17 maggio 1999;

che con sentenza 22 luglio 2005 il Giudice di pace, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, l'occupazione dei locali da parte della convenuta dimostrando la qualità di parte al contratto di locazione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali deducendo dalla documentazione agli atti la presenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

che con osservazioni 6 ottobre 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso;

che la documentazione prodotta con le osservazioni (e non davanti al giudice di pace) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84);

che nell'ambito di quest'accertamento il giudice deve stabilire se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 163);

che nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall'istante, letta nel suo insieme, non è possibile concludere per l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione;

che l'occupazione dei locali dell'istante da parte della convenuta non basta a legittimare la domanda di rigetto dell'opposizione formulata dalla locataria, per la quale è necessario produrre un documento, o un insieme di documenti, dal quale risulti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell'istante per l'importo da questa rivendicato (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 6);

che tale documentazione e in particolare l'accordo 17 maggio 1999 con il quale la convenuta sarebbe subentrata nel contratto di locazione 3 novembre 1992, non è stata versata agli atti;

che a sostegno della domanda dell'istante non può neppure giovare l'accenno del primo giudice a una precedente procedura esecutiva della quale non vi è nessun riscontro agli atti del presente procedimento, la presenza di un valido riconoscimento di debito dovendo, come detto, essere verificata d'ufficio dal giudice nell'ambito dell'esecuzione che lo concerne;

che, quindi, il giudizio impugnato che ha erroneamente concluso all'esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente errata degli atti di causa e conseguente erronea applicazione dell'art. 82 LEF;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente integrale reiezione dell'istanza;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la prima sede non viene riconosciuta nessuna indennità alla convenuta, assente dal contraddittorio.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 9 agosto 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 22 luglio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.*

II.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di CO 1 la quale rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 80.- per questa sede.

III. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria