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16.2005.88 • TRAC TI 16.2005.88 Generato dall'IA

Appeal Nullified Due to Lack of Standing and Procedural Defects

Numero d'incarto 16.2005.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A request for final rejection of an opposition to an execution order, seeking recovery of allegedly unduly received supplementary allowances, was granted by the lower court based on a valid enforceable title and the absence of valid defense by the opposed party. However, the appellate court declared the subsequent appeal null because it was filed by an individual lacking the required legal standing or authorization to represent the appellant, which is a procedural prerequisite reviewed ex officio at any stage of the proceedings; additionally, the court noted the appeal lacked specific objections against the lower court's factual findings or legal application.

Regesto Legislator

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Art. 97 cifra, Art. 64 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 97 cifra 4 CPC; Appeal Nullified Due to Lack of Standing and Procedural Defects: However, the appellate court declared the subsequent appeal null because it was filed by an individual lacking the required legal standing or authorization to represent the appellant, which is a procedural prerequisite reviewed ex officio at any stage of the proceedings; additionally, the court noted the appeal lacked specific objections against the lower court's factual findings or legal application.

Parole chiave

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nullità procedurale legittimazione a ricorrere opposizione eccezioni difensive motivo di revisione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 97 cifra 4 CPC

The appeal was declared null based on the absence of a procedural prerequisite (lack of standing to represent the appellant), which is cited in the reasoning leading to the order of nullity.

art. 142 cpv. 1 lett. a CPC

This article provides the sanction (nullity) for the lack of a procedural prerequisite cited in the reasoning for the nullity order.

art. 329 cpv. 3 CPC

This article provides the legal basis for nullity due to insufficient grounds for appeal, although the primary ground applied was lack of standing.

art. 313*bis* CPC

This article was cited as allowing the Chamber to decide with a brief motivation without notification to the counterparty, implying its application for the procedure used to issue the ruling on inadmissibility/nullity.

art. 331 cpv. 1 CPC

This article, related to the procedure for appeal for cassation, was cited in connection with art. 313bis CPC regarding the chamber's ability to decide briefly.

art. 327 segg. CPC

These articles establish the general basis for the cassation appeal proceedings under which the ruling was made.

art. 64 CPC

Cited to define who has standing to appeal (attorneys or legally represented persons), informing the decision on nullity based on representation lack.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.88 · Lugano 22 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 13 luglio 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 2 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.1363) promossa con istanza 2 maggio 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 maggio 2005 la CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________-02 dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 3'778.-, rivendicati a titolo di assegni integrativi che il convenuto avrebbe indebitamente percepito nel periodo dal 1°novembre 2002 al 31 gennaio 2003;

che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 16 ottobre 2003, passata in giudicato;

che con il querelato giudizio il segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 12 luglio 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1, e per esso la moglie __________, ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;

che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione, è nullo, difettando a __________ __________ la legittimazione alla rappresentanza del convenuto RI 1, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);

che infatti, legittimati a impugnare una sentenza del pretore con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, per conto di RI 1 nei confronti del quale è stata promossa la procedura esecutiva nonostante l'errata indicazione nella sentenza impugnata del nominativo di RI 1, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa rappresentante;

che, quand'anche fosse ricevibile, il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene nessuna censura nei confronti della decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o all'applicazione di norme di diritto, nullità prevista dall'art. 329 cpv. 3 CPC;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 12 luglio 2005 di RI 1, in quanto presentato da __________, è nullo.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- RI 1, __________; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria