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16.2005.84 • TRAC TI 16.2005.84 Generato dall'IA

Appellant v. Respondent on Claim Validity and Procedural Timeliness

Numero d'incarto 16.2005.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant contested a lower court decision that granted the respondent payment for repair services, arguing that the initial claim was invalid because it was signed by someone without the necessary power of attorney and that the credit was unproven. The appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that the issue of signature authority was cured because a representative, deemed an "organ of fact" for the respondent, confirmed the claim's validity at a preliminary hearing, and furthermore, the appellant failed to raise objections regarding the merits of the claim at the appropriate procedural stage, rendering subsequent challenges untimely.

Regesto Legislator

Ufficiale

capacità di essere parte - legittimazione alla rappresentanza processuale - rappresentanza di una SA - partecipazione della parte all'udienza sana le carenze dell'istanza

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali validità della cessione del credito oggetto della lite procedura contenziosa civile ritardo ingiustificato domanda riconvenzionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

The judgment explicitly references these articles as the basis for the decision to reject the appeal for cassation.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision is cited in the dispositive section as the legal basis for allocating the costs of the proceedings to the losing party (the appellant).

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.84 · Lugano 28 aprile 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 2005 presentato da

RI 1 rappr. da RA 1 contro

la sentenza 1° giugno 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 02a/05/O) promossa con istanza 6 gennaio 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 637.80 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 6 gennaio 2005 CO 1 ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 637.80 rivendicati a saldo della fattura emessa il 30 luglio 2003 per un intervento di riparazione eseguito presso il Bar __________ a Lugano gestito da quest'ultima;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria eccependo la nullità dell'istanza siccome sottoscritta da persona priva della necessaria legittimazione, così come la carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale di __________ presente all'udienza per conto dell'istante;

che con ”ordinanza“ dell'8 aprile 2005 il Giudice di pace ha respinto le eccezioni di natura procedurale sollevate dalla convenuta, convocando le parti alla discussione del 27 aprile 2005 durante la quale la convenuta si è opposta all'istanza;

che con sentenza 1° giugno 2005 il Giudice di pace, ritenuto sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente ammesso la validità dell'istanza ancorché sottoscritta da persona priva del necessario

diritto di firma a favore dell'istante, mentre nel merito gli rimprovera di aver accolto l'istanza nonostante parte istante non abbia comprovato il suo credito;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che secondo l'art. 97 cifra 4 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);

che trattandosi di persona giuridica, la rappresentanza processuale è riconosciuta ai suoi organi, ossia, per quanto riguarda la società anonima, ai membri del consiglio d'amministrazione (organi formali), oppure a coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto: Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 64, m. 11);

che nella fattispecie CO 1 ha prodotto la procura 20 dicembre 2004, validamente sottoscritta da due suoi rappresentanti, con la quale incaricava la __________ di rappresentarla in tutte le procedure necessarie al recupero del suo credito nei confronti della convenuta;

che con istanza 6 gennaio 2005 la __________ ha avviato la procedura qui in esame;

che la procura 20 dicembre 2004 non prevedeva alcuna possibilità di subdelega, motivo per cui l'unica persona legittimata a sottoscrivere l'istanza per conto di CO 1 era un organo della __________;

che così non è stato poiché dalle risultanze del Registro di commercio di __________ non risulta che tale __________ abbia diritto di firma per conto della __________;

che nella sua”ordinanza“dell'8 aprile 2005 il Giudice di pace ha ritenuto sanate le carenze di diritto di firma in seguito alla partecipazione all'udienza del 23 febbraio 2005 di __________, rappresentante dell'istante, durante la quale, agendo come organo di fatto della CO 1, ha confermato il contenuto dell'istanza;

che in

questa sede la ricorrente ha contestato in modo generico l'”ordinanza“ dell'8 aprile 2005, da lui definita “folle”, senza tuttavia

spiegare per quale motivo l'accertamento del primo giudice sulla qualità di organo di fatto di __________ sarebbe errato;

che pertanto, in mancanza di una contestazione sufficientemente motivata al riguardo, si deve concludere che __________ ha validamente confermato dinanzi al primo giudice l'istanza 6 gennaio 2005 proposta da CO 1;

che nel merito della vertenza che oppone le parti, poiché all'udienza del 23 febbraio 2005, indetta per permettere alle parti di esporre le rispettive ragioni e contestazioni (art. 294 cpv. 2 CPC), la convenuta non ha sollevato nessuna obiezione circa l'effettiva sussistenza della pretesa avversaria e il suo ammontare (le successive contestazioni proposte all'udienza 27 aprile 2005 non potendo essere considerate siccome tardive), anche l'odierna contestazione si rivela tardiva, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 2005 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 110.-

b) spese fr. 40.-

fr. 150.-

già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; -

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria