Withdrawal of Execution Proceedings Rendering Appeal Moot Regarding Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court partially upheld an objection to an enforcement order concerning a disciplinary fine and related procedural fees, leading the entity seeking enforcement to file an appeal for definitive rejection of the objection. Subsequently, the entity seeking enforcement withdrew the underlying execution proceedings, rendering both the initial request and the appeal moot. The court ruled that the party causing the procedure to become moot is deemed to have lost regarding costs and indemnities, ordering the entity that withdrew the execution (the State) to bear the appeal costs and reimburse the appellant, despite the matter being struck from the rolls.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC, OTLEF, art. 327 segg. CPC; Withdrawal of Execution Proceedings Rendering Appeal Moot Regarding Costs: Subsequently, the entity seeking enforcement withdrew the underlying execution proceedings, rendering both the initial request and the appeal moot. The court ruled that the party causing the procedure to become moot is deemed to have lost regarding costs and indemnities, ordering the entity that withdrew the execution (the State) to bear the appeal costs and reimburse the appellant, despite the matter being struck from the rolls.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for the determination of legal costs in the decision.
Cited in the dispositive for the determination of legal costs in the decision.
Cited in the preamble to the judgment, governing the general procedure, which results in the procedures being struck from the roll.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.82 · Lugano 25 agosto 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da
RI 1 rappr. dall'amministratore unico RA 1 contro
la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 70a/05/S) promossa con istanza 26 gennaio 2005 da
CO 1 RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da Verde Piano SA in liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;
che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;
che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da Verde Piano SA in liquidazione che divengono privi d’oggetto;
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso
in concreto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello Stato del Cantone Ticino e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di Verde Piano SA in liquidazione sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria