Mootness of Enforcement Appeal Due to Withdrawal of Execution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision that partially rejected their opposition to an enforcement procedure seeking recovery of a disciplinary fine plus administrative fees, but the appeal and the underlying opposition proceedings became moot because the enforcing party subsequently withdrew the execution. The court reasoned that when a party renders a procedure without object, that party is considered the unsuccessful party for the purpose of awarding costs and indemnities, absent any contrary agreement, leading to the dismissal of both procedures and the imposition of costs and indemnities upon the party who initiated the underlying enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC, OTLEF, art. 327 segg. CPC; Mootness of Enforcement Appeal Due to Withdrawal of Execution: The court reasoned that when a party renders a procedure without object, that party is considered the unsuccessful party for the purpose of awarding costs and indemnities, absent any contrary agreement, leading to the dismissal of both procedures and the imposition of costs and indemnities upon the party who initiated the underlying enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied for the imposition of court costs (tasse e spese) in the final order.
Applied for the imposition of costs (ripetibili) in the final order.
Cited as the general procedural basis for the appeal review, preceding the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.81 · Lugano 25 agosto 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da
RI 1 rappr. dall'amministratore unico RA 1 contro
la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 250a/05/S) promossa con istanza 14 febbraio 2005 da
CO 1 rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;
che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;
che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da __________ divengono privi d’oggetto;
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso
in concreto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 14 febbraio 2005 dello CO 1 e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di RI 1sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria