Enforcement Opposition Mooted by Withdrawal of Execution; Costs Awarded Against Initiating Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's partial rejection of an opposition to an enforcement action seeking collection of a disciplinary fine and related fees, but the appellate court dismissed both the enforcement opposition procedure and the appeal as moot because the enforcing party subsequently withdrew the execution. The court reasoned that under established jurisprudence, the party causing a procedure to become moot is considered the losing party for purposes of costs and indemnities, thus ordering the party that initiated the enforcement to bear the costs of the appellate procedure and reimburse the appellant for prior expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 CPC, art. 327 segg. CPC, OTLEF; Enforcement Opposition Mooted by Withdrawal of Execution; Costs Awarded Against Initiating Party: The court reasoned that under established jurisprudence, the party causing a procedure to become moot is considered the losing party for purposes of costs and indemnities, thus ordering the party that initiated the enforcement to bear the costs of the appellate procedure and reimburse the appellant for prior expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general basis for the appeal procedure, which the court then declared moot.
Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the final orders.
Cited as the basis for imposing costs and indemnities in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.80 · Lugano 25 agosto 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 presentato da
RI 1 rappr. dall' RA 1 contro
la sentenza 25 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 67a/05/S) promossa con istanza 26 gennaio 2005 da
CO 1 rappr. dall'RA 2
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 25 maggio 2005 il Giudice di pace del circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 100.-, l’opposizione interposta da RI 1in liquidazione al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l’incasso di fr. 160.- oltre accessori rivendicati a titolo di multa disciplinare inflitta a quest'ultima con risoluzione 5 febbraio 2004 dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (fr. 100.-) oltre a fr. 60.- a titolo di tasse di diffida, domanda alla quale la convenuta si è opposta contestando la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo;
che con atto ricorsuale 13 giugno 2005 RI 1in liquidazione è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 5 agosto 2005 la parte istante, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto;
che decadendo l’esecuzione, sia l’istanza di rigetto dell'opposizione sia il ricorso proposto da RI 1in liquidazione che divengono privi d’oggetto;
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto e ne diano comunicazione, ciò che non è il caso
in concreto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 gennaio 2005 dello CO 1 e il ricorso per cassazione 13 giugno 2005 di RI 1in liquidazione sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico dello CO 1 il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria