Employee Wage Adjustment Appeal Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employee appealed a lower court's decision that rejected their claim for unpaid salary adjustments, which totaled a specific amount plus interest, arguing that the employer had unilaterally withheld the agreed-upon post-probation salary increase despite the contract stipulating the minimum collective agreement wage could only be superseded to the worker's advantage. The appellate court reasoned that the employer must adhere to the contractually agreed-upon higher salary as collective agreement wages are minimums, and any reduction due to alleged insufficient performance or absences requires mutual agreement and ratification, which was not done, leading to the acceptance of the appeal and the full awarding of the claimed outstanding wages.
Regesto Legislator
Ufficialelavoro - pattuizione salario - salari CCL sono salari minimi le parti possono derogarvi a favore del lavoratore - obbligo di pagare il salario pattuito anche in caso di rendimento carente del lavoratore o di altre manchevolezze
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision established the ground for accepting the appeal (arbitrary assessment of evidence and erroneous application of substantive law).
This procedural rule was applied to justify issuing a new decision by the appellate court.
This provision was cited regarding the taxation of costs for the original decision in the appeal.
Although cited in the reasoning section, it justifies the substantive right to the agreed salary which underlies the decision to grant the claim, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (I, II) themselves. However, the main ground for the verdict (Art. 327 lett. g CPC) refers to the erroneous application of substantive law, which encompasses the CO provisions discussed.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.8 · Lugano 13 luglio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 gennaio 2005 presentato da
RI 1 rappr. dal Sindacato RA 1 contro
la sentenza 14 gennaio 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. 127-2004) promossa con istanza 16 dicembre 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 638.25 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. RI
1 ha lavorato alle dipendenze del garage CO 1 di Bellinzona in qualità di meccanico riparatore dal 2 gennaio al 30 giugno 2004. Il salario mensile netto pattuito ammontava a fr. 3'400.- per il periodo di prova di tre mesi, decorso il quale lo stesso aumentava a fr. 3'600.-. Il contratto di lavoro, disdetto dalla datrice di lavoro il 30 aprile 2004 per il successivo 31 maggio, si è concluso il 30 giugno 2004 a seguito di un'inabilità lavorativa del dipendente che ha protratto il termine di disdetta. Con istanza 16 dicembre 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 638.25 corrispondenti all'adeguamento del salario, mai praticato dal datore di lavoro che ha sempre corrisposto al dipendente il salario di fr. 3'400.- anche dopo il periodo di prova e segnatamente per i mesi da aprile a giugno 2004, oltre alla relativa tredicesima per questi mesi.
La convenuta si è opposta all'istanza rilevando di aver corrisposto all'istante un salario superiore a quello minimo previsto dal CCL per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino, a dipendenza delle assicurazioni fornite dal lavoratore in merito alle sue capacità professionali, che però, di fatto, sono risultate inferiori alle aspettative, donde la decisione di porre fine al rapporto di lavoro anche per le assenze ingiustificate del dipendente.
2. Con sentenza 14 gennaio 2005 il Giudice di pace ha respinto l'istanza ritenendo giustificate le argomentazioni della convenuta secondo la quale l'adeguamento del salario non era nel caso concreto giustificato perché il salario pattuito era superiore a quello previsto dal CCL di categoria, e perché l'istante ha disatteso le aspettative della datrice di lavoro a dipendenza delle sue carenze a livello professionale e delle sue assenze che questi, violando l'art. 8 cpv. 7 CCL, non ha mai tempestivamente segnalato.
3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver basato il suo giudizio sulle allegazioni di parte convenuta, peraltro rimaste allo stadio di mere affermazioni, anziché attenersi al chiaro testo del contratto che prevede l'adeguamento del salario così come rivendicato in causa.
Con osservazioni 8 febbraio 2005 la convenuta si è opposta all'accoglimento del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).
5. L'obbligo principale del datore di lavoro è quello di pagare il salario pattuito (art.
322 cpv. 1 CO). Se, come nel caso di specie, le parti hanno pattuito un salario superiore a quello previsto dal CCL di categoria, il datore di lavoro deve attenersi a quanto stabilito con il dipendente ritenuto che gli stipendi previsti dal CCL sono degli stipendi minimi (cfr. art. 14 CCL per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino , doc. A) ai quali le parti possono derogare a vantaggio del lavoratore (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.7 ad art. 322 CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., 1992, n. 5 ad art. 322 CO). Ora, un'eventuale riduzione del salario per il preteso insufficiente rendimento del lavoratore deve essere concordata con quest'ultimo ed sottoposta per ratifica alla Commissione paritetica (cfr. art.
18 CCL), formalità che non è stata ossequiata nel caso concreto. Inoltre, per ovviare alle carenze lamentate (assenze ingiustificate, lentezza nell'esecuzione
del lavoro, incapacità di utilizzo di determinati apparecchi), la convenuta avrebbe potuto far capo ad altri mezzi, quali
la disdetta del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, mentre la riduzione del salario rispetto a quanto pattuito non può in nessun modo essere tutelata.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove ed errata applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente integrale accoglimento dell'istanza, che la convenuta non ha contestato nel suo ammontare.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione è accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 gennaio 2005 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L'istanza è accolta. Di conseguenza CO 1 è*
*condannata a versare a RI 1 l'importo di fr. 638.35*
*oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2004.*
*2. Tasse e spese di questo giudizio, per complessivi fr. 120.-,*
*sono poste a carico dello Stato mentre CO 1, verserà a RI 1 un'indennità di fr. 150.-.*
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. CO 1 verserà al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria