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16.2005.76 • TRAC TI 16.2005.76 Generato dall'IA

Insurance Premium Collection Liability Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2005.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision which upheld an opposition rejection, allowing collection of mandatory health insurance premiums owed by a husband, for which the wife was deemed jointly and severally liable for the period they lived together. The appellate court dismissed the appeal because it was filed as a request for revision but was procedurally a cassation appeal under the relevant law, and importantly, it was submitted well after the mandatory ten-day appeal deadline following notification of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 341 CPC, Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 342 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Insurance Premium Collection Liability Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal because it was filed as a request for revision but was procedurally a cassation appeal under the relevant law, and importantly, it was submitted well after the mandatory ten-day appeal deadline following notification of the lower court's decision.

Parole chiave

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riscossione dei contributi deposito tardivo assicurazione responsabilità civile assicurazione obbligatoria delle cure surrogazione dell'assicuratore notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 341 CPC

Cited in the preamble as the procedural basis for the 'domanda di revisione' being treated as an appeal for cassation.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble and applied in order 2 to determine that costs follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.76 · Lugano 12 agosto 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 giugno 2005 presentato nella forma della domanda di revisione da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 28 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura sommaria di rigetto dell'opposizione (inc. n. S04-398) promossa con istanza 8 settembre 2004 da

CO 1 rappr. da RA 2

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. 969984 dell’UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 settembre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. 969984 dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'324.80 oltre accessori, rivendicati a titolo di premi LAMal dovuti dal marito __________ per il periodo dal 7 settembre 2000 al 22 febbraio 2001, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando di dover pagare i premi dovuti dal marito dal quale vive separata dalla fine del 2003;

che con sentenza 28 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante così come la correttezza della procedura sfociata nella decisione 14 luglio 2003 di quest'ultima e ammessa la solidarietà dei coniugi per il pagamento di premi relativi a un periodo durante il quale vivevano in comunione domestica, ha accolto l'istanza;

che il 7 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione al Tribunale cantonale delle assicurazioni postulando la rettifica della decisione del Giudice di pace *nel senso che è negata la responsabilità solidale della moglie signora RI 1 per il debito di premio nei confronti dell'assicurazione malattia CO 1 di Zurigo, del marito __________*;

che con decisione 9 giugno 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato l'istanza irricevibile trasmettendola per competenza a questa Camera;

che secondo l'art. 341 CPC la domanda di revisione di una sentenza del giudice di pace si propone mediante ricorso per cassazione;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto questo termine non è indubbiamente stato ossequiato, la domanda di revisione essendo stata inoltrata l’8 giugno 2005 (cfr. timbro postale), quindi ben oltre il termine ricorsuale -la sentenza di rigetto essendo stata notificata il 9 maggio 2005 come ammesso dall'interessatae anche oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 342 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 342, m. 1);

che pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale non è stata richiesta la presentazione di eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 giugno 2005 di RI 1 è irricevibile in quantotardivo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria