Appeal Dismissal for Untimely Filing and Insufficient Content
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought to overturn a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to a debt collection order based on a final enforceable judgment awarding procedural costs and fees. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the ten-day deadline for appeal in such opposition rejection proceedings, starting the day after the May 14, 2005 notification, meant the June 8, 2005 filing (postmarked June 9, 2005) exceeded the statutory limit; furthermore, the appeal lacked the mandatory content specifying the grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissal for Untimely Filing and Insufficient Content: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, noting that the ten-day deadline for appeal in such opposition rejection proceedings, starting the day after the May 14, 2005 notification, meant the June 8, 2005 filing (postmarked June 9, 2005) exceeded the statutory limit; furthermore, the appeal lacked the mandatory content specifying the grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble to the decision (though the specific article governing inadmissibility due to tardiness is not explicitly numbered in order 1, the general rules for cassation proceedings are referenced).
Cited in the preamble regarding costs, which is then applied in order 2.
Cited in the preamble regarding costs/fees, which is then applied in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.75 · Lugano 15 giugno 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 2005 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 10 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.168) promossa con istanza 12 aprile 2005 da
CO 1 patr. dall' RA 1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 aprile 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatole per l'incasso di fr. 2'147.40 oltre accessori rivendicati a titolo oneri processuali e ripetibili riconosciutegli con sentenza 4 luglio 2002 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata in giudicato, e prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 10 maggio 2005 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza prodotta dall'istante alla quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 8 giugno 2005, indirizzato alla Pretura, __________ si oppone alla richiesta di pagamento;
che l'atto in questione, trasmesso a questa Camera, non può che essere quale ricorso per cassazione;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un'azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione, in concreto avvenuta il 14 maggio 2005 come confermato dalla Pretura (art. 131 cpv. 1 CPC);
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua nullità in quanto privo dei requisiti minimi posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC secondo il quale lo stesso deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, è tardivo essendo stato inoltrato il 9 giugno 2005 (data del timbro postale);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 8 giugno 2005 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria