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16.2005.70 • TRAC TI 16.2005.70 Generato dall'IA

Municipality v. Taxpayer (Enforceable Title Deficiency in Opposition to Payment Order)

Numero d'incarto 16.2005.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to a payment order concerning a communal tax debt, where the debtor argued that the required municipal tax assessment decision, which serves as an enforceable title under the law, was never received. The appellate court reasoned that in proceedings to reject an opposition, the court must verify *ex officio* that the presented title meets all requirements for enforceability; since the creditor municipality only produced cantonal tax notifications and failed to provide the requisite municipal tax assessment decision—which must specify the cantonal tax amount, the municipal multiplier, the municipal tax, and appeal remedies—the documentation did not constitute a valid enforceable title, leading to the annulment of the lower court's judgment and the rejection of the initial claim.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 84 LEF, Art. 81 LEF, Art. 244 cpv. 3 LT, Art. 274 cpv. 1 lett. b LT, Art. 295 LT; Municipality v. Taxpayer (Enforceable Title Deficiency in Opposition to Payment Order): The appellate court reasoned that in proceedings to reject an opposition, the court must verify *ex officio* that the presented title meets all requirements for enforceability; since the creditor municipality only produced cantonal tax notifications and failed to provide the requisite municipal tax assessment decision—which must specify the cantonal tax amount, the municipal multiplier, the municipal tax, and appeal remedies—the documentation did not constitute a valid enforceable title, leading to the annulment of the lower court's judgment and the rejection of the initial claim.

Parole chiave

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titolo esecutivo procedura di tassazione fiscale debito fiscale ordine di pagamento procedura di annullamento notificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

This provision establishes the ground for the appeal being accepted (cassation) due to arbitrary evaluation of evidence and incorrect application of Art. 80 LEF.

art. 332 cpv. 2 CPC

This procedural rule was used to mandate a new ruling by the appellate court after accepting the appeal.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of costs in the first order of the dispositive ('tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza').

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.70 · Lugano 12 gennaio 2006/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 giugno 2005 presentato da

RI 1 rappr. dall'amministratore unico RA 1 contro

la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 29b/05/S) promossa con istanza 23 marzo 2005 da

CO 1 rappr. dal Municipio

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 23 marzo 2005 il Comune di __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 1'008.30 oltre accessori rivendicati a titolo di imposta comunale 2002;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la decisione su reclamo

22 luglio 2004 relativa al riparto intercomunale dell'imposta per il 2002 e la notifica della tassazione decisione su reclamo di identica data con l'attestazione del loro passaggio in giudicato;

che in sede di contraddittorio la convenuta si è opposta all'istanza contestando la presenza di un valido titolo di rigetto non avendo mai ricevuto la *decisione di tassazione comunale del comune di C__________ e nemmeno dei richiami* (cfr. verbale 27 aprile 2005);

che con sentenza 13 maggio 2005 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l'importo di fr. 1'083.-, ha accolto l'istanza limitatamente a quest'importo ritenendo infondate le contestazioni della convenuta sul mancato ricevimento della decisione di tassazione, avendo la stessa inoltrato reclamo contro la medesima;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove documentali attribuendo alla documentazione prodotta dall'istante la qualifica di valido titolo esecutivo nonostante la stessa non abbia mai ricevuto nessuna decisione di tassazione da parte dell'istante;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80 e n. 50 ad art. 84 LEF);

che questo esame tende ad accertare l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo e il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEF;

che l'art. 244 cpv. 3 LT sancisce il principio secondo cui le decisioni di tassazione passate in giudicato sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF;

che l'art. 274 cpv. 1 lett. b LT legittima i Comuni a prelevare un'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche;

che in quest'ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;

che questo potere di imposizione derivato del Comune non lo esonera dall'emettere egli stesso una decisione di tassazione comunale o quantomeno una bolletta d'imposta dalla quale risultino tutti gli elementi necessari al calcolo dell'importo dovuto (ammontare imposta cantonale, moltiplicatore d'imposta), così come l'indicazione

dei rimedi di diritto proponibili contro la medesima (D. Staehelin, op. cit., n. 120 ad art. 80 LEF; Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

303 ad a);

che l'esigenza di una decisione di tassazione a livello comunale è peraltro espressamente prevista dall'art. 295 LT secondo il quale l'intimazione del calcolo dell'imposta comunale deve avvenire per iscritto e deve indicare almeno l'ammontare dell'imposta cantonale, il moltiplicatore comunale, l'ammontare dell'imposta comunale, l'imposta immobiliare e, per le persone fisiche, quella personale, calcolo dell'imposta che per legge costituisce una decisione fiscale impugnabile con reclamo (cfr. art. 299 cpv. 1 LT);

che nella fattispecie dalla documentazione prodotta dall'istante a sostegno della sua domanda di rigetto dell'opposizione non si evince nessuna decisione di tassazione ai sensi dei considerandi sopra menzionati, l'istante essendosi limitato a produrre le notifiche di tassazione emesse dal Cantone;

che non potendosi equiparare la documentazione agli atti a un valido titolo esecutivo, ne discende l'annullamento della sentenza impugnata siccome frutto di un'arbitraria valutazione delle prove documentali e conseguente errata applicazione dell'art.

80 LEF; che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC, deve essere accolto;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 giugno 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 maggio 2005 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 135.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 60.- a titolo di indennità.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.¿ già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico del Comune di C__________ il quale rifonderà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili per questa sede.

III. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria