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16.2005.69 • TRAC TI 16.2005.69 Generato dall'IA

Buyer v. Seller: Burden of Proof on Post-Repair Vehicle Defects

Numero d'incarto 16.2005.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A buyer sued a seller seeking compensation for reduced value and damages related to persistent water leaks in a newly purchased vehicle, despite the seller claiming to have rectified the issue. The lower court dismissed the claim because the buyer failed to meet the burden of proof to demonstrate that the defects persisted after the seller's repair efforts, especially since the buyer did not contest the seller's written assertion that the defect was definitively eliminated. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the lower court's conclusion was not an arbitrary assessment of the evidence, as the buyer failed to provide proof of continuing defects following the seller's last intervention.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 197 CO, Art. 201 CO, Art. 205 CO, Art. 206 CO, Art. 148 cpv. 1 CPC; Buyer v. Seller: Burden of Proof on Post-Repair Vehicle Defects: The lower court dismissed the claim because the buyer failed to meet the burden of proof to demonstrate that the defects persisted after the seller's repair efforts, especially since the buyer did not contest the seller's written assertion that the defect was definitively eliminated. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the lower court's conclusion was not an arbitrary assessment of the evidence, as the buyer failed to provide proof of continuing defects following the seller's last intervention.

Parole chiave

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compratore onere della prova garanzia del venditore quantificazione del danno apprezzamento arbitrario delle prove difetto della cosa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles from the CPC govern the appeal procedure, leading to the rejection of the appeal in the final order.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article governs the allocation of costs, resulting in the appellant bearing the costs of the present judgment.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.69 · Lugano 24 giugno 2005/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 23 marzo 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00127) promossa con istanza 10 aprile 2003 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 8'000.- oltre interessi a titolo di minor valore della cosa venduta e risarcimento danni, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto:

1. Nel mese di maggio 1995 RI 1 ha acquistato dal garage CO 1 una vettura nuova Ford *Escort* al prezzo di fr. 22'650.-. Già nel corso dell'anno successivo l'acquirente ha notificato la presenza di difetti nel veicolo acquistato, segnatamente infiltrazioni di acqua nell'abitacolo e nel baule. Dopo numerosi scritti indirizzati alla __________, con i quali ribadiva la presenza di tali inconvenienti e nonostante diverse riparazioni, con istanza 10 aprile 2003 RI 1 ha convenuto CO

1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 8'000.-, corrispondenti al minor valore per le persistenti infiltrazioni di acqua e al risarcimento delle spese sostenute per la tutela dei propri interessi. La convenuta si è opposta all'istanza contestando il persistere di difetti nel veicolo venduto, ai quali essa ha ovviato con una riparazione alla quale non ha più fatto seguito reclamo alcuno da parte dell'istante.

2. Con sentenza 23 marzo 2004 il Segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo la parte istante, alla quale incombeva l'onere della prova, dimostrato la presenza di difetti nel veicolo acquistato, ossia il persistere delle infiltrazioni anche dopo l'intervento della convenuta.

3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio. Essa rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo provata l'esistenza di difetti nel veicolo acquistato, e meglio la continua presenza di infiltrazioni di acqua, ancorché ridotte rispetto a quelle accertate in precedenza.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L’art. 197 CO stabilisce che il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata, e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze siano o meno note al venditore. Se è dato uno di questi casi, il compratore – premessa la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO – può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure –per cose fungibili – la sostituzione dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196 CO). L'onere della prova in merito all'esistenza del difetto incombe all'acquirente (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2003, n. 10 ad art. 197). In questo senso la conclusione del primo giudice secondo la quale l'istante non avrebbe fatto fronte a tale suo onere probatorio, non può essere considerata arbitraria. A fronte dello scritto 13 giugno 2002 con il quale la venditrice, e per essa la __________ (doc. P), sostiene di essere intervenuta sul veicolo e di aver definitivamente eliminato il difetto, ovvero le infiltrazioni di acqua, spettava infatti all'istante contestare il carattere risolutore della riparazione effettuata. Se non che dopo il ricevimento di questo scritto non risulta che la ricorrente sia intervenuta presso la venditrice lamentando il perdurare dei noti problemi al veicolo, ciò che permette di non considerare arbitraria la conclusione del segretario assessore secondo la quale l'istante non ha provato che al momento dell'inoltro dell'istanza il veicolo acquistato presso la convenuta presentava un qualsiasi difetto.

6. Alla luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione da parte del segretario assessore delle circostanze del caso concreto, rispettivamente dell'errata applicazione del diritto sostanziale, deve essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 28 aprile 2004 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 210.--

b) spese fr. 40.--

fr. 250.--

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria