Cassation Appeal Void for Failure to State Grounds of Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered a cassation appeal challenging a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement order concerning an outstanding debt of 5,000 currency units plus accessories related to the sale of a snack bar, where the underlying debt recognition was evidenced by the sales contract. The court deemed the appeal void because the written submission failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, specifically omitting any statement of the grounds for challenging the lower court's findings of fact or application of law, instead merely alleging unrelated damages suffered by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, OTLEF; Cassation Appeal Void for Failure to State Grounds of Review: The court deemed the appeal void because the written submission failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, specifically omitting any statement of the grounds for challenging the lower court's findings of fact or application of law, instead merely alleging unrelated damages suffered by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles establish the general procedure for the cassation appeal which the court is implicitly applying by ruling on the submission.
This article is cited as the basis for the decision regarding court costs and indemnities in the dispositive order (Order 2).
This provision is cited as the basis for the decision regarding court costs and indemnities in the dispositive order (Order 2).
Testo completo
Incarto n. 16.2005.63 · Lugano 9 giugno 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 maggio 2005 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 17 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2428) promossa con istanza 23 agosto 2004 da
CO 1 patr. dall' RA 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 5'000.- oltre accessori rivendicati a saldo del prezzo pattuito per la cessione dell'attività dello Snack Bar __________;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di compravendita
26 luglio 2002 dal quale si evince la pattuizione di un prezzo complessivo di fr. 30'000.- (doc. B);
che con sentenza 17 maggio 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale la convenuta, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 19 maggio 2005 indirizzato alla Pretura RI 1 manifesta il proprio disappunto in merito alla sentenza del primo giudice, atto successivamente trasmesso a questa Camera affinché fosse evaso quale ricorso per cassazione
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato; in caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 maggio 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad allegare pretesi danni che l'istante le avrebbe cagionato in relazione alla cessione dell'esercizio pubblico;
che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 19 maggio 2005 di RI 1è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria