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16.2005.62 • TRAC TI 16.2005.62 Generato dall'IA

Mobile Service Fee Dispute Appeal Dismissal

Numero d'incarto 16.2005.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal challenging a lower court's decision, which had granted a claim for CHF 2,139.25 plus accessories stemming from unpaid mobile communication service fees between April and July 2004, based on a 2003 contract. The appellate court deemed the appeal void because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedure, presenting only a general contestation of the claim; furthermore, the court found the appeal manifestly unfounded on the merits, noting that the underlying contract automatically renewed annually without proper written termination and that the appellant continued using the service after the alleged expiration.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Mobile Service Fee Dispute Appeal Dismissal: The appellate court deemed the appeal void because the appellant failed to specify the factual or legal grounds for cassation as required by procedure, presenting only a general contestation of the claim; furthermore, the court found the appeal manifestly unfounded on the merits, noting that the underlying contract automatically renewed annually without proper written termination and that the appellant continued using the service after the alleged expiration.

Parole chiave

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disdetta spese legali motivi di cassazione notificazione scritta impugnazione della cancellazione oggetto della lite ricorso nullo - non contiene nessuna censura

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the legal basis for the entire cassation procedure leading to the decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing costs on the losing party in point 2 of the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.62 · Lugano 23 maggio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 16 maggio 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 9 maggio 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2005.62) promossa con istanza 17 febbraio 2005 da

CO 1 rappr. da __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'139.25 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 febbraio 2005 CO 1 ha convenuto in__________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 2'139.25 oltre accessori, importo rivendicato a saldo degli scoperti per l'utilizzo di un collegamento *Natel* per il periodo da aprile a luglio 2004 oltre alle spese esecutive, il tutto sulla base del contratto concernente l'utilizzazione di servizi nell'ambito della comunicazione mobile sottoscritto dalle parti il 24 marzo 2003;

che con sentenza 9 maggio 2005 il Segretario assessore ha accolto l'istanza, avendo l'istante sufficientemente comprovato il suo credito sulla base della documentazione prodotta e che la convenuta, assente alla discussione, non ha contestato;

che con atto ricorsuale 16 maggio 2005 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;

che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 16 maggio 2005 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a contestare la pretesa dell'istante;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione;

che comunque anche nel merito il ricorso è manifestamente infondato ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il contratto dalla stessa sottoscritto con l'istante non era di durata determinata ma si rinnovava automaticamente di anno in anno salvo disdetta scritta da notificarsi con un preavviso di 60 giorni (cfr. contratto 24 marzo 2003), disdetta che la ricorrente non risulta aver notificato, tant'è che la stessa ha continuato ad utilizzare il collegamento telefonico anche dopo la pretesa scadenza annuale del contratto (marzo 2004), senza che la stessa possa rimproverare all'istante di non aver interrotto il collegamento a dipendenza della sua morosità, non prevedendo il contratto nessun obbligo tal senso;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso 16 maggio 2005 di RI 1 è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria