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16.2005.60 • TRAC TI 16.2005.60 Generato dall'IA

Appellant v. Respondent: Improper Notification and Procedural Errors in Wine Invoice Dispute

Numero d'incarto 16.2005.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant sought to overturn a lower court decision that granted the respondent payment for wine invoices, claiming the lower court erred by proceeding with a hearing after the appellant failed to appear due to allegedly improper notification, and by not conducting a requested formal interrogation of the respondent's representative. The reviewing court agreed that the original summons for the second hearing was sent by simple mail without proof of receipt, violating the appellant's right to be heard, and further noted procedural errors regarding the requested formal interrogation, leading the court to accept the appeal, annul the previous judgment, and remand the case for a new trial with proper notification and procedural adherence.

Regesto Legislator

Ufficiale

compravendita - diritto di essere sentito - invio citazione per lettera semplice - prova dell'invio - interrogatorio formale amministratore unico della parte - modalità per procedere all'assunzione della prova - rappresentanza processuale dinanzi a giudice di pace - ripetibili a carico dello Stato

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione della decisione controllo della procedura citazione a comparire diritto di essere sentito prova di pagamento oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This general reference frames the decision to accept the appeal and annul the lower court's judgment, covering the substantive and procedural grounds used for the decision.

art. 327 lett. e CPC

Cited in the reasoning as the basis for annulling the sentence due to the violation of the right to be heard (denial of the right to speak/participate in the hearing).

art. 327 lett. g CPC

Cited in the reasoning as the basis for annulling the sentence due to manifest violation of formal rules (concerning the handling of the formal interrogation request).

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.60 · Lugano 21 novembre 2005/bd · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 18 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa civile inappellabile (inc. n. 508/05) promossa con istanza 8 febbraio 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'826.45 oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 febbraio 2005 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Ticino per ottenere il pagamento di fr. 1'826.45 rivendicati a saldo di quattro fatture emesse tra il 7 gennaio e il 20 febbraio 2004 per la fornitura di vino al Ristorante __________ di __________ __________ gestito da quest'ultima;

che all'udienza del 21 febbraio 2005 la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti del fornitore al quale sostiene di aver saldato tutte le fatture mediante pagamenti in contanti al responsabile della ditta, di cui ne ha chiesto la convocazione *alla prossima udienza per chiarire definitivamente la vertenza;*

che all'udienza dell'11 aprile 2005, indetta *per procedere all'interrogatorio formale* (cfr. verbale), è comparsa solo la parte istante che si è riconfermata nella propria pretesa;

che con sentenza 18 aprile 2005 il Giudice di pace, accertata la mancata contestazione della fornitura della merce fatturata e rimasto indimostrato l'integrale pagamento delle fatture poste in esecuzione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC, dolendosi innanzitutto della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver ricevuto la citazione alla seconda udienza e contestando la legittimazione alla rappresentanza processuale dell'istante mentre nel merito rimprovera al primo giudice di aver ritenuto provata la pretesa di parte istante;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che il diritto di essere sentito comprende in primo luogo il diritto alla parola e la possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni e contestazioni sollevate dalla controparte, ciò che presuppone evidentemente la possibilità per la parte di partecipare alla trattazione della causa, ovvero che riceva regolarmente le convocazioni alle udienze;

che in concreto per quanto attiene alla mancata partecipazione all'udienza dell'11 aprile 2005, dall'incarto della Giudicatura di pace risulta che la citazione è stata spedita per invio semplice e non raccomandato, sicché non vi à la prova dell'effettivo invio della medesima da parte dell'autorità alla quale incombe simile onere probatorio in caso di contestazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 120, m. 3 e 5);

che in simili circostanze, non potendosi accertare la regolarità dell'invio della citazione, la garanzia del diritto di essere sentito della ricorrente impone l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio agli atti al primo giudice affinché riprenda l'istruttoria della causa previa regolare riconvocazione delle parti;

che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che vista l'offerta di interrogatorio formale dell'amministratore unico dell'istante presentata dalla convenuta all'udienza del 21 febbraio 2005 il giudice avrebbe dovuto procedere ai sensi degli art. 271 segg. CPC, ciò che non è stato il caso in concreto, il giudice di pace non avendo assegnato alla parte convenuta un termine per formulare le domande da proporre all'interrogato procedendo in seguito alla convocazione del medesimo per l'interrogatorio;

che anche la violazione di queste norme di procedura impone l'annullamento dell'udienza dell'11 aprile 2005 e il rinvio degli atti al primo giudice affinché, come detto, riprenda l'istruttoria procedendo all'interrogatorio formale di __________ __________;

__________ che, per quanto concerne la legittimazione del rappresentante della parte istante, per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64*bis* cpv. 3 CPC), sicché dinanzi a questo giudice la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all'albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC), ciò che non è il caso per la rappresentante dell'istante;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato i titoli di cassazione invocati, deve essere accolto;

che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio mentre si giustifica di assegnare alla parte ricorrente un'indennità, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 148, m. 18 e 19).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 25 aprile 2005 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 50.- a titolo di indennità.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria