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16.2005.57 • TRAC TI 16.2005.57 Generato dall'IA

Appeal Regarding Refusal to Postpone Debt Collection Hearing and Waiver of Defense

Numero d'incarto 16.2005.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to provisionally reject their opposition to debt collection proceedings concerning an outstanding credit card balance, arguing their right to be heard was violated because the court refused to postpone the hearing due to prior professional engagements. The court upheld the initial ruling, reasoning that the appellant's alleged conflict, based on unproven prior professional commitments, did not constitute a serious justification for postponement as required by procedural law, and since the request for delay was correctly denied under the court's discretionary power, the right to be heard was not violated, further noting that the substantive defense against the debt was also waived by not being explicitly raised in the initial objection to the debt enforcement.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio - eccezione di non ritorno a miglior fortuna deve risultare dal PE - diritto di essere sentito - domanda di rinvio dell'udienza respinta - impegno professionale preso in precedenza non ritenuto causa grave per giustificare rinvio

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo opposizione ritardi procedurali diritto di essere sentito rinuncia al diritto procedura esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. e CPC
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art.
Art. 29 cpv. 2 Cost
e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
Art. 136 cpv. 1 CPC
che una parte impedita di partecipare all'udienza per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale – può chiederne al giudice il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
Art. 136 cpv. 2 CPC
che pertanto la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 22 aprile 2005, siccome conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC, non costituisce violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art.
Art. 265a LEF
Art. 75 cpv. 2 LEF
che in tali circostanze si può ritenere che egli vi abbia rinunciato (art. 75 cpv.
Art. 331 cpv. 1 CPC
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Art. 148 cpv. 1 CPC
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

These articles formed the basis for rejecting the appeal for cassation.

art. 148 CPC

This article was cited for the decision regarding the allocation of costs.

OTLEF

This provision was cited concerning costs, although the specific article within it for costs was not detailed in the dispositive (Art. 148 CPC covers the general principle).

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.57 · Lugano 11 maggio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 22 aprile 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.133) promossa con istanza 14 gennaio 2005 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 14 gennaio 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 2'258.30 oltre accessori, rivendicati quale scoperto sull'utilizzo della carta Visa di cui era titolare il convenuto;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto l'attestato di carenza di beni in seguito a fallimento del 3 giugno 1997;

che con sentenza 22 aprile 2005 il pretore, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett.

e) CPC; il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per la decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza di contraddittorio dallo stesso formulata siccome impedito di parteciparvi per *impegni professionali presi precedentemente*;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che una parte impedita di partecipare all'udienza per motivi gravi - quali malattia, infortunio, servizio militare, un impegno parlamentare o la comparsa davanti a un tribunale – può chiederne al giudice il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);

che come si evince dall'art. 136 cpv. 2 CPC, secondo il quale il giudice respinge la domanda di rinvio se la ritiene non giustificata, intempestiva o incompatibile con le necessità del proseguimento del processo, l'aggiornamento di un’udienza è una facoltà riservata al giudice il cui rifiuto non può costituire violazione del diritto di essere sentito della parte, salvo casi eccezionali non dati in concreto;

che infatti l'impedimento addotto dal ricorrente, ossia gli *impegni professionali presi precedentemente*, oltre a non essere stato comprovato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 136, m. 6), non rientra neppure tra i motivi gravi previsti dall'ordinamento processuale, ciò che di per sé già esclude qualsiasi arbitrio nella decisione del primo giudice di respingere la sua domanda di rinvio dell'udienza;

che, per altro, decisione è stata comunicata tempestivamente al ricorrente sicché questi avrebbe potuto organizzarsi in modo da assicurare la propria presenza al contraddittorio o farsi validamente rappresentare;

che pertanto la reiezione della domanda di rinvio dell'udienza fissata per il 22 aprile 2005, siccome conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC, non costituisce violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost) e non può quindi comportare la cassazione della sentenza impugnata;

che, a titolo abbondanziale, con riferimento alla doglianza del ricorrente secondo il quale egli avrebbe voluto partecipare al contraddittorio per produrre la documentazione atta a comprovare di non essere ritornato a miglior fortuna, va rilevato che simile eccezione doveva essere dichiarata esplicitamente nell'opposizione al PE (art. 265a LEF) ciò che in concreto il ricorrente non ha espresso (cfr. PE n. __________ dell'UE di Lugano);

che in tali circostanze si può ritenere che egli vi abbia rinunciato (art. 75 cpv.

2 LEF), per cui l'eccezione non poteva più essere sollevata davanti al pretore;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 aprile 2005 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria