Tax Opposition Collection Order Costs Allocation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision which had rejected its request for the definitive rejection of an opposition to a collection order for municipal tax, but erroneously ordered the unsuccessful initiating party to pay court costs and compensation to the opposing party. The appellate court granted the appeal, finding the cost allocation in the lower court's decision to be a clear oversight, as the initiating party was the losing party and should bear the procedural costs according to general principles of law; consequently, the appellate court annulled the contested disposition and replaced it with one correctly allocating the initial court costs and compensation to the initiating party, while waiving fees for the appeal proceedings and awarding the appellant a compensatory payment from the Canton.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. f CPC, Art. 340 lett. c CPC, Art. 313bis CPC, OTLEF; Tax Opposition Collection Order Costs Allocation Appeal: The appellate court granted the appeal, finding the cost allocation in the lower court's decision to be a clear oversight, as the initiating party was the losing party and should bear the procedural costs according to general principles of law; consequently, the appellate court annulled the contested disposition and replaced it with one correctly allocating the initial court costs and compensation to the initiating party, while waiving fees for the appeal proceedings and awarding the appellant a compensatory payment from the Canton.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe provision was cited as the procedural basis for accepting the appeal without notification to the opposing party.
Cited in the preamble regarding the general rule for costs, which informed the revision of the lower court's disposition on costs.
Cited in the preamble regarding the general rule for costs/indemnities, which informed the revision of the lower court's disposition on costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.5 · Lugano 7 febbraio 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 894a/04/S) promossa con istanza 3 novembre 2004 da
CO 1 rappr. dall'Ufficio contribuzioni, Lugano
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 2004 il CO 1 ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 127.20 rivendicati a titolo di imposta comunale per il 1999, oltre alla tassa di diffida di fr. 30.- e agli interessi di ritardo;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la notifica di tassazione
21 aprile 2003 relativa all'imposta cantonale 1999-2000, il calcolo del conguaglio dell'imposta comunale 1999, la diffida di pagamento del 15 settembre 2003 e il conteggio degli interessi di mora;
che il convenuto si è opposto all'istanza sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione e neppure una richiesta di pagamento per l'imposta in discussione;
che con sentenza 13 dicembre 2004 il Giudice di pace, accogliendo la contestazione del convenuto, ha negato alla documentazione agli atti la qualifica di valido titolo di rigetto dell'opposizione, ragione per la quale ha respinto l'istanza ponendo la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di 10.- a carico della parte convenuta con l'obbligo per quest'ultima versare alla controparte un'indennità di fr. 20.-;
che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulando l'annullamento del dispositivo n. 2 concernente l'addebito degli oneri processuali malgrado la reiezione dell'istanza;
che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è indubbiamente frutto di una manifesta svista da parte del primo giudice poiché dai considerandi della sentenza e dal dispositivo n. 1 si evince la soccombenza dell'istante;
che, di principio, gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC e 62 OTLEF), ovvero, in concreto, quella istante;
che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. f CPC (in relazione all'art. 340 lett. c CPC), può così essere accolto ai sensi dell'art. 313bis CPC senza che sia necessaria la sua notifica alla controparte per eventuali osservazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre al ricorrente vengono riconosciute delle ripetibili da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 30 dicembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 13 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
*2. La tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 20.- a titolo di indennità.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria