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16.2005.39 • TRAC TI 16.2005.39 Generato dall'IA

Appeal Struck for Failure to Pay Advance Costs

Numero d'incarto 16.2005.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party filed an appeal against a lower court decision, and the appellate court required a deposit of CHF 150 for anticipated judicial costs, setting a deadline that was missed despite the appellant having been properly notified via registered mail when the letter was left unclaimed after seven days of residency at the post office. Consequently, the court struck the appeal from the record due to the failure to pay the required advance, imposing the costs of the appellate proceedings on the appealing party.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, art. 69 cpv. 2 CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Advance Costs: Consequently, the court struck the appeal from the record due to the failure to pay the required advance, imposing the costs of the appellate proceedings on the appealing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese inosservanza del termine spese di mora ripetibili opposizione tardiva legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 312 CPC

Cited in the introductory reasoning as the rule under which the appeal would be declared lapsed due to non-payment of the advance.

art. 69 cpv. 2 CPC

This article is implicitly cited as the basis for imposing court costs (tassa di giustizia) in the dispositive order 2, although the text only mentions 'Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia' without explicit citation in order 2, we assume the general provision for costs governs the imposition in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.39 · Lugano 15 giugno 2005/kc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Camponovo

visto il ricorso per cassazione 18 aprile 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 7 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa promossa dal ricorrente contro

CO 1

richiamata la diffida 26 aprile 2005 della presidente di questa Camera mediante

la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 19 maggio 2005 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del

Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 150.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso nonostante la raccomandata contenente la richiesta di anticipo, ancorché non ritirata dalla ricorrente, sia stata regolarmente notificata ai sensi giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio raccomandato si reputa notificato l'ultimo dei sette giorni di giacenza presso l'ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, m. 19);

decreta 1. Il ricorso 18 aprile 2005 di RI 1 , avverso la decisione 7 aprile 2005 del Giudice di pace del circolo di Vezia, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

La presidente La segretaria