Tenant Representative Standing and Untimely Cassation Appeal in Lease Termination Fee Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealing a lower court decision, which had declared their initial claim regarding an early lease termination fee inadmissible due to the representative organization lacking proper standing as it was not specifically authorized to represent tenant interests, filed a cassation appeal. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline applicable to special procedures in tenancy matters, noting the notification date of the lower court's decision established the non-tolled time limit for filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64a CPC, Art. 411 cpv. 2 CPC, Art. 412 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Tenant Representative Standing and Untimely Cassation Appeal in Lease Termination Fee Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline applicable to special procedures in tenancy matters, noting the notification date of the lower court's decision established the non-tolled time limit for filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the reasoning as the basis for the 10-day term for appeal in rent disputes, which led to the finding that the appeal was time-barred (tardivo) in order 1.
This article allows the court to reject the appeal without notification to the counterparty if it is inadmissible or clearly unfounded, supporting the simplified decision process.
This article governs the allocation of costs, leading to the imposition of court fees upon the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.32 · Lugano 20 aprile 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 2005 presentato da
RI 1 rappr. dal RA 1 contro
la sentenza 22 marzo 2005 del Pretore del Distretto di Bellinzona, nella procedura in materia di locazione (inc. n. DI.2005.64) promossa con istanza 8 marzo 2005 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 4 marzo 2005 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, domanda dichiarata irricevibile dal Pretore;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 novembre 2004 __________ RI 1, rappresentata dal segretario del Sindacato __________, ha adito l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco chiedendo di essere esonerata dal versare a __________ e __________ CO 1 un eventuale *importo per rottura del contratto* di locazione sottoscritto dalle parti il 1° settembre 2004;
che con decisione 4 marzo 2005 l'Ufficio di conciliazione ha respinto l'istanza in ordine, dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione alla rappresentanza processuale da parte di __________, rispettivamente del Sindacato __________;
che con istanza 8 marzo 2005 __________ RI 1, sempre per il tramite di __________, si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo l'annullamento della predetta decisione e il rinvio degli atti all'Ufficio di conciliazione affinché si esprima sul merito dell'istanza;
che con ordinanza 15 marzo 2005 il Pretore ha assegnato al Sindacato dei consumatori un termine di dieci giorni per produrre la documentazione attestante la sua legittimazione alla rappresentanza processuale ai sensi dell'art 64a CPC;
che statuendo il 21 marzo 2005 il Pretore, preso atto che dagli Statuti il Sindacato in questione ha quale scopo la tutela degli interessi dei consumatori e dei lavoratori ma non quella degli inquilini, ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di legittimazione del rappresentante;
che con ricorso 8 aprile 2005 il Sindacato __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che a prescindere dalla questione relativa alla legittimazione ricorsale del Sindacato dei consumatori, esso non è parte nella procedura, il ricorso è tardivo;
che infatti, giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza, termine non sospeso dalle ferie (art. 412 cpv. 2 CPC);
che dalle verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti servizi postali risulta che la sentenza dedotta in cassazione è stata notificata al ricorrente il 23 marzo 2005, ragione per la quale il ricorso, spedito l'11 aprile 2005 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 8 aprile 2005 presentato dal Sindacato __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del Sindacato __________. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria