Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Missed Statutory Deadline
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal as untimely because the appellant filed the cassation appeal on April 10, 2005, against a December 3, 2004, decision that had provisionally rejected the opposition to an execution request for overdue commercial rent, exceeding the statutory ten-day appeal period. The court reasoned that the appeal deadline runs from the day following proper notification, and the appellant's absence from their domicile, which resulted in the notice being returned as undeliverable, did not excuse the delay, as the law requires parties to ensure receipt of correspondence sent via registered mail to protect their interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Missed Statutory Deadline: The court reasoned that the appeal deadline runs from the day following proper notification, and the appellant's absence from their domicile, which resulted in the notice being returned as undeliverable, did not excuse the delay, as the law requires parties to ensure receipt of correspondence sent via registered mail to protect their interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling's preamble (though implicitly, as the tardiness derived from it led to inadmissibility) as the rule defining the deadline for the appeal, which was the basis for declaring it inadmissible.
Cited in the preamble as a justification for the procedure used for the decision, consistent with Art. 331 cpv. 1 CPC.
Cited in the ruling's preamble as the procedural basis governing the cassation appeal procedure in conjunction with Art. 313 bis CPC.
Cited in the ruling's preamble and applied in order 2 to determine the allocation of court costs based on the outcome of the decision.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.31 · Lugano 20 aprile 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 2005 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 3 dicembre 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2004.2503) promossa con istanza 31 agosto 2004 da
CO 1 patr. dall' RA 1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 31 agosto 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. 6'000.- rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi da novembre 2003 a gennaio 2004, per la locazione di un locale commerciale situato in __________ a Lugano;
che con sentenza 3 dicembre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2001 al quale l'escusso, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con scritto 10 aprile 2005 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio, lamentando di non essere stato a conoscenza della sentenza pretorile, se non al momento della sua convocazione per la procedura di pignoramento;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC) sicché il ricorso 10 aprile 2005 è manifestamente tardivo;
che anche qualora si volesse esaminare la fattispecie nell'ottica dell'art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., va rilevato che il ricorrente non pretende di non essere stato regolarmente citato al contraddittorio e neppure che la notifica della sentenza non sia avvenuta correttamente, limitandosi questi a sostenere che *analizzando la data della sentenza, noto che io in quel periodo sono stato assente dal mio domicilio per motivi personali da metà novembre a inizio dicembre*;
che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata vale come notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 127 I 131, 123 III 492; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 124, n. 236);
che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);
che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;
che di conseguenza, la mancata partecipazione del ricorrente al contraddittorio così come il mancato ricevimento della sentenza, citazione e sentenza regolarmente intimate con invio raccomandato e ritornate al mittente per mancato ritiro da parte del destinatario, non possono essere addebitati all'autorità di prima istanza bensì al ricorrente medesimo, che non può quindi dolersene in questa sede;
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.
1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2005 di __________ RI
1 è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria