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16.2005.23 • TRAC TI 16.2005.23 Generato dall'IA

Employee v. Bar Owner: Unpaid Wages Dispute Over Qualified Labor Definition

Numero d'incarto 16.2005.23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An employee sued a bar owner for unpaid salary differences, vacation time, and holiday pay based on the national collective labor agreement (CCNL 98) minimum wage, arguing their work as a cashier and sales assistant for takeout items qualified for the full minimum wage rather than the 10% reduced rate permitted for the location under the CCNL, which the employer applied because the work was deemed not "qualified." The court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's finding that the employee's temporary, non-specialized duties (selling takeout food at a counter) did not constitute "qualified work" as defined by the CCNL—which requires regular professional activity or functions not qualifying as subordinate work—was not an arbitrary or manifestly erroneous assessment of evidence, thus upholding the application of the 10% wage reduction.

Regesto Legislator

Ufficiale

contratto di lavoro - CCNL 98 - ausiliaria con le mansioni di cassiera - concetto di lavoro qualificato per il quale non è ammessa la riduzione per le regioni di montagna

Parole chiave

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lavoro non remunerato salario minimo controversia collettiva di lavoro diminuzione di stipendio attività lucrativa irregolare norma di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 10 cifra
Essa, richiamandosi al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (in seguito CCNL 98) al quale era assoggetto il suo contratto, ha sostenuto che il salario mensile minimo previsto dall'art. 10 cifra 1ammontava a fr.
Art. 10 CCNL
Il convenuto si è opposto alle pretese avversarie ribadendo la correttezza dei sui conteggi salariali, con particolare riferimento al salario pattuito con l'istante la quale non prestava un lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10 CCNL per cui si giustificava la riduzione del 10%.
Art. 10 cpv. 2 per
Essa, richiamandosi al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (in seguito CCNL 98) al quale era assoggetto il suo contratto, ha sostenuto che il salario mensile minimo previsto dall'art. 10 cifra 1ammontava a fr.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
Con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromesso il documento allegato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.
Art. 327 lett. g CPC
Giusta l’art. 327 lett.
Art. 35 lett. c CCNL
L), va rilevato che secondo il CCNL 98 detto rapporto non ha carattere vincolante, prerogativa questa riconosciuta unicamente alle decisioni della Commissione paritetica di sorveglianza (art. 35 lett. c CCNL 98), ragione per la quale non può essere mosso nessun rimprovero al primo giudice per essersene distanziato.
Art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.
Art. 417 lett. e CPC
Cited for the rule regarding the exemption from fees and costs in labor contract actions, applied in the final order regarding costs.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 segg. CPC

Cited as the legal basis for the Court's consideration of the appeal, which was ultimately dismissed.

Art. 417 lett. e CPC

Cited for the rule regarding the exemption from fees and costs in labor contract actions, applied in the final order regarding costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.23 · Lugano 12 ottobre 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 presentato da

RI 1 rappr. dal sindacato RA 2 contro

la sentenza 16 marzo 2005 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella procedura in materia di contratto di lavoro (inc. n. DI.2004.111) promossa con istanza 18 maggio 2004 nei confronti di

CO 1 patr. dall' RA 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'889.03 lordi oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. RI

1 ha lavorato alle dipendenze di CO 1, titolare dello snack Bar *__________* di Locarno, in qualità di ausiliaria con le mansioni di cassiera e l'incarico di occuparsi della vendita di gelati e pizze da asporto al bancone situato all'esterno dell'esercizio pubblico. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° marzo 2003, si è concluso il successivo 31 ottobre. Il contratto sottoscritto dalle parti il 22 febbraio 2003 prevedeva un salario mensile lordo, compresa la tredicesima, di fr. 2'727.25 (doc. A).

Con istanza 18 maggio 2004 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 5'889.03 lordi. Essa, richiamandosi al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (in seguito CCNL 98) al quale era assoggetto il suo contratto, ha sostenuto che il salario mensile minimo previsto dall'art. 10 cifra 1ammontava a fr. 3'100.- mensili, mentre la riduzione del 10% applicata dal datore di lavoro sulla base dell'art. 10 cifra 1 I, non le poteva essere opposta poiché la sua attività, nonostante la designazione di ausiliaria, rientrava nel concetto di lavoro qualificato per il quale la stessa norma non permetteva la citata riduzione. L'istante ha pertanto preteso l'adeguamento del suo salario al minimio previsto dal CCL, con conseguente richiesta di pagamento della differenza rispetto a quanto effettivamente percepito a titolo di salario (fr. 2'982.-), di tredicesima (fr. 452.83), e del pagamento dei giorni festivi (fr. 763.67) e delle vacanze (fr. 1'690.53) non goduti.

Il convenuto si è opposto alle pretese avversarie ribadendo la correttezza dei sui conteggi salariali, con particolare riferimento al salario pattuito con l'istante la quale non prestava un lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10 CCNL per cui si giustificava la riduzione del 10%.

2.Con sentenza 16 marzo 2005 il Segretario assessore, posto come il convenuto non abbia contestato la richiesta della lavoratrice in merito al pagamento di 16.36 giorni di vacanza non goduti, richiamato l'art. 10 cifra 1 I del CCNL 98 che permette al datore di lavoro di pattuire con il dipendente un salario inferiore del 10% rispetto a quello minimo previsto dal CCNL se l'azienda di trova in una regione protetta ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, come è il caso di Locarno, non ha ritenuto qualificato il lavoro svolto dall'istante indipendentemente dal fatto che questa si occupasse della cassa e della consegna dei relativi introiti, ragione per la quale ha escluso che la stessa potesse appellarsi all'art. 10 cpv. 2 per rivendicare il pagamento del salario minimo previsto dal CCNL. Il primo giudice, dopo aver effettuato dei correttivi sul salario di spettanza dell'istante, lo stesso dovendo essere quantificato in fr. 2'790.- lordi (riduzione del 10% del salario minimo di fr. 3'100.- secondo il CCNL) anziché fr. 2'727.25 come pattuito dalle parti, ha rivisto i conteggi prodotti dalla lavoratrice e le ha riconosciuto fr. 2'347.65 lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 2003.

3. Con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromesso il documento allegato poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove negando all'attività di servizio da lei svolta la qualifica di lavoro qualificato, come tale non soggetto alla riduzione del 10% del salario.

Con osservazioni

11 aprile 2005 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. La ricorrente contesta la qualifica attribuita dal segretario assessore all'attività da lei svolta, ovvero il fatto di non aver considerato che si trattasse di lavoro qualificato ai sensi dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98. L'art.

10 cifra 1 del CCNL 98 prevede i salari minimi che per il 2003 ammontavano a fr. 3'100.- mensili lordi per i *collaboratori senza apprendistato professionale*. Lo stesso CCNL conferisce però al datore di lavoro la cui azienda si trova in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane, la possibilità di pattuire un salario minimo inferiore del 10% *se il collaboratore non presta un lavoro qualificato* (cfr. art. 10 cifra 1 CCNL 98), dove per lavoro qualificato si intende *una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno* (art. 10 cifra 2 CCNL 98). In concreto, l'istante si occupava della vendita di gelati e pizzette da asporto a bancone situato all'esterno dell'esercizio pubblico del convenuto. Proprio a dipendenza di queste mansioni svolte dall'istante, per le quali non è richiesta nessuna formazione specifica, e del carattere non duraturo delle stesse siccome limitate al periodo estivo (cfr. conclusioni convenuto, pag. 3 non contestate dall'istante), non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice che ha negato trattarsi di lavoro qualificato. Il fatto che l'istante avesse contatti con la clientela non basta per definire le sue mansioni quale attività di servizio paragonabile a lavoro professionale qualificato ai sensi dell'art. 10 cifra 2 CCNL 98, definizione questa riservata alle attività non qualificabili quale lavoro subalterno (cfr. art. 10 cifra 2 CCNL 98), ovvero alle attività nell'ambito delle quali il lavoratore gode di una certa autonomia (cfr. doc. 1), che l'istante non ha mai sostenuto di avere nello svolgimento delle sue mansioni. Per quanto attiene al rapporto 24 marzo 2004 dell'Ufficio di controllo del CCNL che giunge a una diversa conclusione (doc. L), va rilevato che secondo il CCNL 98 detto rapporto non ha carattere vincolante, prerogativa questa riconosciuta unicamente alle decisioni della Commissione paritetica di sorveglianza (art. 35 lett. c CCNL 98), ragione per la quale non può essere mosso nessun rimprovero al primo giudice per essersene distanziato.

6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, la ricorrente essendosi limitata a ribadire il proprio personale punto di vista senza che ciò basti a dimostrare il carattere insostenibile, ovvero arbitrario, della conclusione cui è giunto il segretario assessore, deve essere respinto.

7. L'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC prevede la gratuità della procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro.

Non si prelevano quindi tasse né spese, mentre alla parte convenuta deve essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 24 marzo 2005 di RI 1 è respinto.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. RI 1 verserà alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria