Lack of Legal Capacity of Law Firm as Party in Enforcement Opposition Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn action seeking definitive rejection of an opposition to an enforcement order for partner contributions, initially granted by the lower court based on the presented executive title, was challenged on the ground that the defendant in the opposition rejection proceedings—identified as a law firm—lacked the capacity to be a party because it was neither a natural nor a legal person. The appellate court, treating the appeal as a cassation appeal, ruled that the lower court proceedings and its judgment were void *ex officio* because the entity against which the action was brought lacked legal standing, leading the higher court to uphold the appeal, declare the initial application and the lower court's decision null, and assign costs to the initiating party.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto definitivo - decisione amministrativa quale titolo esecutivo - capacità della parte - presupposto processuale - nullità della decisione e della sentenza notificate a persona priva della capacità giuridica
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the Court to decide the merits of the case after accepting the appeal.
Cited generally for the grounds justifying the cassation appeal.
Cited as the basis for ordering costs (tasse e spese) according to the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2005.139 · Lugano 21 febbraio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 2005 erroneamente presentato nella forma dell'appello da
RI 1 contro
la sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di dalla
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che con istanza 20 luglio 2005 CO 1ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dallo studio legale e notarile RA 1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificato per l'incasso di fr. 4'721.05 oltre accessori, rivendicati a titolo di contributi paritetici per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto le richieste di pagamento rateale dei contributi posti in esecuzione del 16 e 25 marzo 2004, la decisione
25 marzo 2004 con la quale è stata concessa la dilazione del pagamento e l'estratto conto 18 luglio 2005;
che con sentenza 18 ottobre 2005 il Segretario assessore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale l'escusso assente dal contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, l'avvocato RI 1, titolare dello studio legale RA 1, è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver emanato una decisione nulla siccome riferita a una parte convenuta priva della capacità di essere parte e quindi della legittimazione passiva;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che per l'art. 97 CPC il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38, m. 2);
che, a prescindere dalla procedura d'intimazione del precetto esecutivo e dalla carente identità fra l'escusso in quella sede (avv. RI 1) e la convenuta nell'istanza di rigetto dell'opposizione e destinataria della decisione di dilazione (studio legale RA 1), quest'ultima non è una persona giuridica e non possiede quindi la capacità di essere parte;
che nella fattispecie, poiché la procedura di rigetto è stata promossa e si è svolta pacificamente nei confronti dello studio legale RA 1, questa Camera non può che accertare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento così come quella della sentenza emanata nei confronti di un'entità che non è persona fisica o giuridica (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 38, m. 4);
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con il conseguente accertamento della nullità dell'istanza;
che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'assenza del convenuto al contraddittorio comporta il mancato riconoscimento di ripetibili per la prima sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 ottobre 2005 dell'avv. RI 1 è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 20 luglio 2005 della CO 1 e della sentenza 18 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con il carico della spese alla parte istante.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.¿, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico della CO 1 la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
- ; -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria