Execution Proceeding Irregularity Due to Missing Execution Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision to provisionally reject their opposition to an execution proceeding, which sought payment for outstanding subscription fees based on a contract, arguing that the lower court failed to consider documents supporting the opposition based on the counterparty's non-performance. The cassation court allowed the appeal, reasoning that the initial court's rejection of the opposition was flawed because the execution order (precetto esecutivo), which is mandatory for the court's *ex officio* review to verify the debt's foundation, identity of parties, and adequate determination of the claim, was missing from the record, rendering the entire proceeding irregular and requiring the reversal of the lower court's ruling and dismissal of the initial request.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto provvisorio - contratto di abbonamento ADSL - momento per produrre i documnti a sostegno delle proprie ragioni - mancanza del PE non permette di verificare le tre identità - ricorso accolto senza notifica alla controparte
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general provision governing the cassation appeal procedure which resulted in the acceptance of the appeal.
Cited in relation to the costs imposed on the dismissed original claim in the substitute ruling (Order 2).
Cited regarding costs, though the final orders specify no costs are levied for the appeal judgment (Order II).
Testo completo
Incarto n. 16.2005.135 · Lugano 14 dicembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella procedura sommaria in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. 112/2005) promossa con istanza 14 ottobre 2005 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 ottobre 2005 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio notificatogli per
l'incasso di fr. 1'200.- oltre interessi rivendicati a titolo di canoni scaduti (20 mensilità) e spese amministrative, il tutto
sulla base del contratto di abbonamento al servizio internet *ADSL* sottoscritto dalle parti il 21 giugno 2004;
che con sentenza 11 novembre 2005 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante alla quale il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorto contro il predetto giudizio dolendosi del fatto che il primo giudice non ha considerato la documentazione inviata a sostegno della sua opposizione alla richiesta di pagamento avversaria, giustificata dall'inadempienza di quest'ultima;
che -anzituttoi documenti prodotti con il ricorso devono essere estromessi dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui alle parti è vietata la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, così come la loro produzione, come rilevato da primo giudice, era inammissibile anche in prima sede, l'art. 20 cpv. 2 LALEF prevedendo espressamente che solo all'udienza di contraddittorio, le parti devono produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6);
che secondo l'art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);
che quest'esame tende in particolare ad accertare l'identità tra il creditore e il procedente, tra il debitore e l'escusso, e tra il credito indicato nel precetto e quello menzionato nel titolo medesimo (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF);
che nella fattispecie simile verifica, che come detto compete al giudice effettuare d'ufficio e in ogni stadio di causa, non può essere attuata, l'istante avendo omesso di produrre il precetto esecutivo sul quale basa la sua domanda di rigetto;
che l'assenza del precetto esecutivo non permette neppure di verificare la validità dell'esecuzione (D. Staehelin, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 84 LEF) e se il credito posto in esecuzione è sufficientemente determinato nel PE (D. Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84 LEF), verifiche che competono d'ufficio al giudice;
che così stando le cose la sentenza impugnata, che ha concesso il rigetto dell'opposizione nonostante l'assenza del PE, deve essere annullata con la conseguente reiezione dell'istanza;
che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso potendo essere evaso senz'altro (CCC 7 gennaio 2000 in re Q./G.; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente cui la procedura non ha cagionato spese di rilievo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 22 novembre 2005 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 novembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
*1. L'istanza è respinta.*
*2. La tassa di giustizia di fr. 150.-, anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili*.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria