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16.2005.126 • TRAC TI 16.2005.126 Generato dall'IA

Tax Execution Appeal Regarding Right to be Heard and Registered Mail Service

Numero d'incarto 16.2005.126
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that definitively rejected their objection to an execution order for the collection of municipal and cantonal taxes for a specific year, arguing a violation of the right to be heard because they did not receive the summons for the hearing sent via registered mail. The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that according to established jurisprudence, an act sent by registered mail is duly served upon attempted delivery or after the maximum retention period at the post office has expired, and since the appellant did not dispute the regularity of the notification process itself, the failure to attend was attributable to the appellant, thus affirming that the right to be heard was not violated, especially as the lower court had also attempted notification through a bailiff without success.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 124 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Tax Execution Appeal Regarding Right to be Heard and Registered Mail Service: The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that according to established jurisprudence, an act sent by registered mail is duly served upon attempted delivery or after the maximum retention period at the post office has expired, and since the appellant did not dispute the regularity of the notification process itself, the failure to attend was attributable to the appellant, thus affirming that the right to be heard was not violated, especially as the lower court had also attempted notification through a bailiff without success.

Parole chiave

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notificazione per mezzo di usciere diritto di essere sentito notificazione della decisione elenco dei contribuenti citazione a comparire notificazione di atti rigetto definitivo - notifica citazione - diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This procedural provision governs the appeal being decided, as the appeal was rejected based on the grounds discussed under these articles.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited in the final order to determine that costs follow the event (loser pays).

OTLEF

This provision was cited in the dispositive alongside procedural rules for costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.126 · Lugano 11 novembre 2005/bd · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 25 ottobre 2005 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, nella procedura in materia di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2005.310) promossa con istanza 29 agosto 2005 da

CO 1 rappr. dall'RA 1n

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Locarno, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 29 agosto 2005 RA 1 del Distretto di __________, in rappresentanza del Canton __________ e del Comune di __________, ha chiesto il rigetto in vi__________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 2'517.35 oltre interessi rivendicati a saldo dell'imposta comunale e cantonale per il 2003;

che con sentenza 25 ottobre 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante alla quale l'escusso, assente al contraddittorio non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 7 novembre 2005, erroneamente indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, RI 1 RI 1 che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 16 settembre 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.660001.00369928, il Pretore ha citato le parti all’udienza del 24 ottobre 2005 per il contraddittorio;

che la raccomandata destinata a RI 1non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Pretura;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell'autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che in concreto, non contestando la regolarità della notifica, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, il ricorrente non può che imputare a sé stesso l'assenza alla discussione dell'istanza;

che nelle circostanze descritte, il diritto di essere sentito dell'interessato non è stato violato, senza dimenticare che il Pretore, pur non essendone obbligato (art. 124 cpv. 2 CPC), ha tentato, senza esito, una nuova notifica tramite usciere comunale;

che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 7 novembre 2005 di RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria