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16.2005.119 • TRAC TI 16.2005.119 Generato dall'IA

Creditor's Cassation Appeal Inadmissible in Debtor's Financial Status Challenge Post-Bankruptcy

Numero d'incarto 16.2005.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor challenged a lower court's decision that admitted a debtor's opposition to a collection proceeding based on the debtor's assertion of not having returned to a better financial situation following a prior bankruptcy, despite the creditor's argument that the debt arose six years after the bankruptcy closure. The court dismissed the creditor's appeal for cassation because the law governing the admission of opposition based on the debtor's financial status after bankruptcy makes the decision final and appealable only via a public law appeal, rendering the current ordinary cassation appeal inadmissible, even if the lower court's finding on the timing of the debt's origin might be deemed erroneous.

Regesto Legislator

Ufficiale

eccezione di non ritorno a miglior fortuna - carattere definitivo della decisione del pretore - impugnabile solo con ricorso di diritto pubblico al al TF - ricorso per cassazione irricevibile

Parole chiave

Generato dall'IA
incasso domanda di fallimento debito pubblico motivi di cassazione opposizione tardiva azione di disconoscimento del debito

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 126 III 112
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the procedural basis for considering the case, although the decision ultimately declares the appeal inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in relation to the determination of costs.

OTLEF

Cited in relation to the determination of costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.119 · Lugano 16 gennaio 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 presentato da

RI 1 rappr. dal RA 1 contro

la sentenza 7 ottobre 2005 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. EF.2005.2022) nella procedura sommaria di ammissione dell'opposizione - per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) - interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano da parte di

CO 1

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto:

che con sentenza 7 ottobre 2005 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatogli dal RI 1 per l'incasso di fr. 3'864.15 oltre accessori a titolo di imposta comunale 1999, tassa di diffida e interessi, ha ammesso l'opposizione dell'escusso motivata e comprovata con il mancato ritorno a miglior fortuna;

che con atto ricorsuale 20 ottobre 2005 il RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 265a LEF nonostante il credito dallo stesso fatto valere in via esecutiva sia sorto sei anni dopo la chiusura del fallimento del convenuto per mancanza di attivi;

che secondo l'art. 265a cpv. 1 LEF se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'Ufficio esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione, il quale statuisce definitivamente dopo avere sentito le parti;

che il giudizio sull'ammissione o meno dell'eccezione di non ritorno a miglior fortuna è definitivo, nel senso che contro il medesimo non è dato nessun

rimedio di diritto, né ordinario, né straordinario del diritto cantonale (Messaggioconcernente la revisione della LEF dell'8 maggio 1991, pag. 114; D. Staehelin, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 31 ad art. 265a LEF; DTF

126 III 112; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m. 5 );

che ne consegue l'improponibilità del presente atto quand'anche la decisione del segretario assessore sia palesemente errata, il credito posto in esecuzione essendo sorto dopo il fallimento del convenuto (Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fallite, 2005, n. 17 ad art. 265a LEF);

che

l'unico rimedio proponibile contro la decisione del giudice di prime cure è quello del ricorso di diritto pubblico (Dallèves/ Foëx/Jeandin, op. cit. n. 21

ad art. 265a LEF), ferma restando la possibilità per il creditore di proporre una nuova esecuzione;

che le spese seguono la soccombenza, mentre non vengono assegnate ripetibili al convenuto che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 ottobre 2005 del RI 1 èirricevibile.

2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria