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16.2005.118 • TRAC TI 16.2005.118 Generato dall'IA

Provisional Rejection of Opposition Upheld: Service by Registered Mail Completed Despite Non-Appearance

Numero d'incarto 16.2005.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed a cassation appeal challenging the provisional rejection of an opposition to an enforcement order for overdue rent, where the appellant claimed a violation of the right to be heard because they never received the notice for the hearing. The court reasoned that service via registered mail is legally complete either upon delivery or at the end of the seven-day holding period at the post office, and since the appellant did not contest the regularity of the notification procedure itself, their failure to appear was attributable to them, meaning their right to a hearing was not violated under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Ufficiale

diritto di essere sentito - notifica citazione - se non è contestata la regolarità della notifica la parte che non ha ritirato la citazione non può dolersi della lesione del suo diritto di essere sentita

Parole chiave

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diritto di essere sentito termine di disdetta violazione dei diritti procedurali autorizzazione all’esecuzione validità della notifica postale ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

This provision was cited in the court's instruction to decide on the appeal, specifically regarding the violation of the right to be heard.

art. 313*bis* CPC

Applied to justify the court's ability to decide on the rejection of the appeal with a brief motivation without prior notification to the opposing party.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for applying Art. 313*bis* CPC to the cassation appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.118 · Lugano 3 novembre 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 14 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2005.2076) promossa con istanza 5 luglio 2005 da

CO 1

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 luglio 2005 CO 1 hanno chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 3'200.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigioni scadute per i mesi di maggio e giugno 2005, per la locazione di un appartamento a __________;

che con sentenza 14 ottobre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano sezione 5, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti l'8 settembre 2002 al quale l'escussa, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l'istanza;

che con scritto 19 ottobre 2005, indirizzato alla Pretura, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio sostenendo di non essere *entrata in possesso dell'invito per l'udienza del 14 ottobre* e quindi di non aver potuto presenziare al contraddittorio;

che l'atto in questione è stato trasmesso a questa Camera per essere trattato quale ricorso per cassazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 7 luglio 2005, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.690001.01304637, il pretore ha citato le parti all’udienza del 14 ottobre 2005 per il contraddittorio;

che la raccomandata destinata a RI 1 non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla pretura;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale un atto dell’autorità spedito per lettera raccomandata è notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che nel caso concreto, poiché la ricorrente non contesta la regolarità della notifica della citazione, in particolare di non aver ricevuto l'avviso di ritiro della raccomandata contenente l'invio, ella non può che imputare a sé stessa l'assenza alla discussione dell'istanza, ragione per la quale il suo diritto di essere sentita non è stato violato;

che il ricorso, fondato esclusivamente su questa censura, deve essere respinto;

che giusta l'art. 313*bis* CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che vista la particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 2005 di RI 1 è respinto.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente: La segretaria: