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16.2005.115 • TRAC TI 16.2005.115 Generato dall'IA

Nullity of Cassation Appeal for Failure to Specify Grounds

Numero d'incarto 16.2005.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision, which had granted an opposing party's claim for payment of 697 currency units plus accessories, representing the cost of aesthetic products delivered and a missed appointment, based on a prior contract for slimming products, rejecting the defendant's opposition grounded on timely contract cancellation due to health reasons. The appellate court declared the appeal null and void because it failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, as it did not specify the legal or factual grounds for challenging the judgment but merely reiterated the unsubstantiated claim of timely contract termination, rendering the court unable to review the appealed decision which was otherwise deemed a correct application of evidence and substantive law.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC, art. 313 bis CPC, art. 329 cpv. 3 CPC; Nullity of Cassation Appeal for Failure to Specify Grounds: The appellate court declared the appeal null and void because it failed to meet the statutory requirements for a cassation appeal, as it did not specify the legal or factual grounds for challenging the judgment but merely reiterated the unsubstantiated claim of timely contract termination, rendering the court unable to review the appealed decision which was otherwise deemed a correct application of evidence and substantive law.

Parole chiave

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motivi di cassazione nullità del contratto motivo di revisione decisioni incidentali base legale motivazione di fatto ricevibilità del ricorso per cassazione - ricorso nullo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders, suggesting the procedural basis for the cassation review.

art. 329 cpv. 2 CPC

Although cited in the reasoning regarding the lack of substance in the appeal, the resulting nullity order (Order 1) is based on the procedural requirements for such an appeal.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning as the basis for deciding the rejection/nullity without notification, which aligns with the procedural outcome in Order 1.

art. 313 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning for applying Art. 313 bis CPC to the cassation procedure, supporting the procedural context of the decision.

art. 329 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning to explain the consequence (nullity) for failing to meet the requirements of Art. 329 cpv. 2 CPC, which is the basis for Order 1.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.115 · Lugano 20 ottobre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 settembre 2005 presentato da

RI 1 (TI) contro

la sentenza 20 settembre 2005 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa civile inappellabile (inc. n. 04/25/O) promossa con istanza 3 dicembre 2004 da

CO 1 rappr. dall'amministratore unico Daniele Ducoli, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 697.- oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 3 dicembre 2004 CO 1 ha convenuto in giudizio RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 697.-, corrispondenti al valore di 90 prodotti estetici venduti alla convenuta (fr. 570.-) oltre al costo di un appuntamento da questa non rispettato, il tutto sulla base del contratto concluso dalle parti il 24 ottobre 2003 e avente per oggetto l'acquisto e applicazione di prodotti dimagranti;

che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il contratto sottoscritto con controparte per motivi di salute;

che con sentenza 20 settembre 2005 il giudice di pace, accertato che la convenuta aveva effettivamente ricevuto 90 fiale di prodotti estetici e non si era presentata, senza alcun preavviso, all'appuntamento fissatole dall'istante per l'inizio dei trattamenti, ha integralmente accolto l'istanza non avendo la convenuta comprovato di aver disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che con scritto 28 settembre 2005, indirizzato alla gi__________, ha ribadito la propria opposizione alla richiesta di pagamento dell'istante;

che l'atto in questione, trasmesso per competenza a questa Camera, non può essere trattato quale valido ricorso per cassazione;

che, infatti, secondo l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione deve, pena la nullità (cpv. 3), contenere le domande di ricorso, i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato;

che in concreto il contenuto dello scritto 28 settembre 2005 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che invece di indicare le sue critiche alla decisione del Giudice di pace sugli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o sull'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a ribadire, senza però minimamente comprovarlo, di aver tempestivamente disdetto il contratto in vigore tra le parti;

che in assenza di una qualsiasi censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, sentenza che è in ogni caso frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso 28 settembre 2005 di RI 1 è nullo.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria