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16.2005.109 • TRAC TI 16.2005.109 Generato dall'IA

Cassation Appeal Inadmissible: Preliminary Decree and Valid Service in Landlord-Tenant Dispute

Numero d'incarto 16.2005.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decree that rejected their request for a full procedural remedy, which was based on the claim that the party did not receive the summons for the initial hearing regarding a landlord-tenant dispute concerning accessory charges. The appellate court declared the cassation appeal inadmissible because the contested decree was a preliminary procedural decision (rejecting the request for remedy) and not a final judgment that ends the litigation, which is the only type of decision appealable under the relevant provision; furthermore, the court noted that the original notification via registered mail to the party's domicile was valid under established jurisprudence, even if the party was absent, as it is the recipient's duty to ensure correspondence is received.

Regesto Legislator

Ufficiale

oggetto di impugnativa - ricorso per cassazione irricevibile contro decisione che respinge domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini - notifica invio raccomandato - notifica per mezzo di usciere facoltativa

Parole chiave

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notificazione della decisione citazione a comparire conduttore domicilio audizione delle parti dovere procedurale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 CPC

This provision is cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to the nature of the contested decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision governs the allocation of costs, stating that costs follow the event of being defeated.

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Testo completo

Incarto n. 16.2005.109 · Lugano 4 ottobre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 presentato da

RI 1 contro

il decreto 2 settembre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella procedura in materia di contratto di locazione (inc. n. DI.2004.552) promossa con istanza 17 maggio 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'800.95 oltre interessi a titolo di spese accessorie,

procedura nell'ambito della quale il convenuto ha formulato una domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 17 dicembre 1993 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________;

che dopo aver adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Breganzona, CO 1 ha chiesto, il 17 maggio 2004, al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, di condannare RI 1 al pagamento di fr. 2'800.95 rivendicati quale conguaglio delle spese accessorie dovute per gli anni 2000-2002;

che all'udienza di discussione dell'istanza, indetta per il 21 luglio 2005, il convenuto non ha partecipato;

che il 9 agosto 2005 RI 1, lamentando la lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione dell'istanza non essendogli pervenuta la citazione all'udienza del 21 luglio 2005 in quanto assente dal domicilio, ha chiesto la restituzione in intero dei termini con conseguente citazione delle parti a una nuova udienza;

che con decreto 2 settembre 2005 il Pretore, ammessa la legittimazione di __________ e __________ a rappresentare l'istante, ha invece negato la legittimazione processuale di __________ __________ __________, madre del convenuto, ritenendo nulla la cessione di credito sottoscritta dal figlio a suo favore;

che, ciò posto, il pretore ha respinto la domanda di restituzione in intero poiché la citazione all'udienza del 21 luglio 2005 era stata regolarmente notificata per invio raccomandato al domicilio del convenuto;

che con atto ricorsuale 16 settembre 2005 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che nella specie la decisione contestata, con la quale il pretore si è limitato a statuire su una domanda processuale senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma una decisione preliminare che potrà se del caso essere impugnata con la decisione finale, impugnativa nell'ambito della quale l'interessato potrà se del caso riproporre le proprie contestazioni circa la legittimazione alla rappresentanza processuale delle parti;

che a titolo abbondanziale va comunque rilevato che la decisione impugnata, che ha ritenuto valida la notifica della citazione all'udienza del 21 luglio 2004, è conforme alla costante giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale un invio dell’autorità spedito per lettera raccomandata si reputa notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso lo stesso ufficio (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 1);

che in caso di assenza della parte dal proprio domicilio per un certo periodo, spetta a quest’ultima assumere le necessarie misure per assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che le è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 90);

che in quest'ottica, spettava quindi al convenuto mettere in atto ogni misura tale da assicurargli il ricevimento della corrispondenza anche durante la sua assenza dal domicilio;

che per contro la notifica di una citazione per mezzo di usciere o di altro messo o agente costituisce una via eccezionale alla quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC);

che pertanto il diritto fondamentale delle parti di essere sentite non è stato violato;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, a prescindere dall'infondatezza delle censure sollevate, con particolare riferimento a quelle attinenti al merito della vertenza sulle quali il pretore non si è ancora espresso, deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 16 settembre 2005 di RI 1 è irricevibile.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria