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16.2004.92 • TRAC TI 16.2004.92 Generato dall'IA

Enforcement Annulment Appeal Dismissed for Lack of Active Contestation

Numero d'incarto 16.2004.92
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual filed a request seeking the annulment of an enforcement procedure initiated by a creditor for an outstanding debt of 540 francs related to an installment purchase of a vacuum cleaner, which request was rejected by the lower court. The appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that an action for negative declaratory judgment under the relevant enforcement law requires the execution proceedings to still be actively contested following the final rejection of the debtor's opposition, a condition not met here because the debtor had opposed the payment order without the creditor having subsequently sought the rejection of that opposition.

Regesto Legislator

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Art. 85a LEF, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Enforcement Annulment Appeal Dismissed for Lack of Active Contestation: The appellate court dismissed the cassation appeal, reasoning that an action for negative declaratory judgment under the relevant enforcement law requires the execution proceedings to still be actively contested following the final rejection of the debtor's opposition, a condition not met here because the debtor had opposed the payment order without the creditor having subsequently sought the rejection of that opposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione domanda d'esecuzione opposizione azione di accertamento ordine di pagamento ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble as the procedural basis for judging the cassation appeal, which was ultimately rejected in order 1.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing costs in order 2, following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.92 · Lugano 28 febbraio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 8 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura accelerata (inc. n. 440-62) promossa con istanza 24 giugno 2004 nei confronti di

CO 1 rappr. dalla RA 1

con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 540.- di cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, postulando nel contempo l'annullamento della procedura esecutiva, domanda respinta dal giudice.

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che il 5 agosto 2003 __________ RI 1 ha acquistato dalla ditta CO 1 un aspirapolvere del valore di fr. 1'570.- pagabile in tre rate (doc. B), la prima di fr. 530.- e le altre due di fr. 520.-, l'ultima saldata il 19 maggio 2004 (doc. E);

che nel maggio 2004 CO 1 ha fatto intimare a __________ RI 1 un precetto esecutivo (n. __________ dell'UE di Lugano), reclamando la somma di fr. 540.- oltre a spese varie (doc. A), al quale l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;

che con istanza 24 giugno 2004 __________ RI 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Vezia di accertare l'inesistenza del menzionato debito con conseguente annullamento della relativa procedura esecutiva;

che con sentenza 8 ottobre 2004 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non ritenendo dati i presupposti d'applicazione dell'art. 85a LEF, avendo l'istante interposto tempestiva opposizione al PE di cui chiede l'annullamento senza che la procedente ne abbia chiesto il rigetto;

che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver accolto la sua domanda di annullamento dell'esecuzione;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che l'art. 85*a* LEF, disposto sul quale l'istante ha esplicitamente basato la propria domanda, conferisce all'escusso il diritto di domandare al giudice del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione;

che quest'azione ha una duplice natura: da un lato, in quanto azione del diritto materiale ha per scopo l'accertamento dell'inesistenza del debito o la concessione di una dilazione, e, dall'altro, ha effetti di carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende l'esecuzione (DTF 125 III 149; Bodmer, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 1998, n. 3 ad art. 85a);

che secondo la giurisprudenza l'azione di accertamento negativo di cui all'art. 85*a* LEF presuppone un'esecuzione ancora in corso e può essere introdotta solo dopo il passaggio in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione (cfr.

sentenza del Tribunale federale, 5C.216/2002 del 16 aprile 2003; DTF 128 III 334, 127 III 41, 125 III 149)

che, come già evidenziato dal primo giudice, simile fattispecie non si realizza nel caso concreto, avendo l'istante interposto opposizione al PE senza che la convenuta ne abbia chiesto il rigetto;

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta che non ha formulato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 2004 di __________ RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente: La segretaria: