Property Revendication of Detained Animal vs. Asserted Municipal Authority
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party seeking the return of their dog, detained by another individual who claimed municipal authority for animal protection, appealed a lower court's decision declaring itself incompetent due to the matter falling under administrative jurisdiction. The appellate court reasoned that since the claim was fundamentally a civil action for property revendication under the Civil Code, and no administrative measure justifying the retention was presented, the lower court incorrectly declined jurisdiction; therefore, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the case was remanded for the lower court to proceed with the property claim trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. b CPC, Art. 641 cpv. 2 CC, Art. 13 LOG, Art. 3 Legge, art. 327 segg. CPC; Property Revendication of Detained Animal vs. Asserted Municipal Authority: The appellate court reasoned that since the claim was fundamentally a civil action for property revendication under the Civil Code, and no administrative measure justifying the retention was presented, the lower court incorrectly declined jurisdiction; therefore, the appeal was granted, the prior decision was overturned, and the case was remanded for the lower court to proceed with the property claim trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for accepting the appeal and annulling the lower court's decision regarding lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning as the specific ground for annulling the decision because the lower court wrongly denied its jurisdiction.
Cited in the reasoning as the implicit basis for the property claim being reviewed, although not explicitly in the operative part, it supports the reversal concerning the competence issue.
Cited in the reasoning to confirm the competence of the lower court based on the value of the claim.
Cited in the reasoning for rejecting the request for legal aid.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.77 · Lugano 17 settembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 2004 presentato da
RI 1 patr. dall' PA 1 Basilea contro
la sentenza 24 agosto 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.38) promossa con istanza 21 luglio 2004 nei confronti di
CO 1
con la quale l'istante ha rivendicato il suo diritto di proprietà sul cane __________detenuto dalla convenuta, domanda sulla quale il Pretore non si è pronunciato avendo accertato la propria incompetenza per carenza di giurisdizione,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 21 luglio 2004 __________ RI 1l ha convenuto in giudizio la CO 1 di Gordola per ottenere la restituzione del suo cane __________” (razza whippet di sesso maschile) detenuto da quest'ultima, domanda alla quale la convenuta si è opposta sostenendo che l'animale le sarebbe stato affidato dall'autorità comunale poiché oggetto di maltrattamenti da parte della proprietaria;
che con sentenza 24 agosto 2004 il Pretore si è dichiarato incompetente a trattare la fattispecie, il litigio che oppone le parti dovendo essere risolto sulla base della legislazione in materia di protezione degli animali la cui applicazione compete alla giurisdizione amministrativa e non a quella civile;
che con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previa concessione del gratuito patrocinio, l'annullamento con conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria;
che la ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi dichiarato incompetente a dirimere la vertenza nonostante l'assenza di una decisione che legittimi il possesso del cane da parte della convenuta;
che giusta l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza;
che nel caso concreto la sentenza impugnata, in quanto nega la competenza del giudice adito, è una decisione d'ordine che respinge la domanda di merito senza verificarne il fondamento; in questa sede essa va quindi esaminata sotto il solo profilo della competenza (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 327, m. 7), non potendo questa Camera esprimersi sulla fondatezza o meno della richiesta dell'istante;
che l'azione proposta dall'istante è un'azione di rivendicazione di proprietà implicitamente basata sull'art. 641 cpv. 2 CC (cfr. istanza);
che secondo l'art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8000.-;
che avendo l'istante quantificato in fr. 2'050.- il valore del suo cane (cfr. suo scritto 22 luglio 2004), l'istanza deve essere trattata e decisa secondo i disposti di cui agli art. 291 segg. CPC;
che in sostanza la convenuta trattiene presso di sé un cane che pacificamente non le appartiene e sul quale l'autorità amministrativa non ha emanato, per quanto risulta dagli atti, alcun provvedimento in applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali;
che in simili circostanze il richiamo del primo giudice alla giurisdizione amministrativa non è pertinente, il litigio vertendo sul diritto civile;
che avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al pretore perché abbia ad istruire la causa e pronunciarsi sulla domanda di rivendicazione di proprietà formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 7);
che in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili alla ricorrente, la cui domanda di concessione dell'assistenza non può essere accolta in assenza di una qualsiasi indicazione circa il suo stato di indigenza (art. 3 Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, Lag).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 2004 di __________ RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 agosto 2004 del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso è respinta.
4.Intimazione:
-.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria