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16.2004.7 • TRAC TI 16.2004.7 Generato dall'IA

Decoration Services Remuneration Dispute

Numero d'incarto 16.2004.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court ruling that awarded the respondent payment for decorating services, arguing the relationship was a gratuitous mandate rather than a contract for services (appalto). The appellate court upheld the finding that the services were owed remuneration, noting that payment is generally presumed for such work unless proven otherwise, and the appellant had offered a sum in pre-litigation correspondence. However, the court partially granted the appeal regarding the calculation of the fee, finding the lower court's equitable reduction to be an arbitrary application of the law, and instead limited the recoverable fee to the amount implicitly acknowledged by the appellant pre-litigation, ultimately awarding the respondent CHF 270 plus interest.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 363 CO, Art. 394 cpv. 3 CO, Art. 394 CO, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 4 CC; Decoration Services Remuneration Dispute: The appellate court upheld the finding that the services were owed remuneration, noting that payment is generally presumed for such work unless proven otherwise, and the appellant had offered a sum in pre-litigation correspondence. However, the court partially granted the appeal regarding the calculation of the fee, finding the lower court's equitable reduction to be an arbitrary application of the law, and instead limited the recoverable fee to the amount implicitly acknowledged by the appellant pre-litigation, ultimately awarding the respondent CHF 270 plus interest.

Parole chiave

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mercede pagamento di interessi oggetto della lite risarcimento per errore giudiziario soddisfacimento del credito indennità di utilizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. g CPC
Con il presente tempestivo gravame __________RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC.
Art. 363 CO
Infatti, mentre la natura onerosa dell'appalto è insita nella definizione stessa del contratto (art. 363 CO, Chaix, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n.
Art. 394 cpv. 3 CO
363 CO), anche per quanto attiene al mandato oggi non esiste più la presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO), il mandato essendo attualmente considerato un contratto a carattere oneroso (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art.
Art. 394 CO
3 CO), il mandato essendo attualmente considerato un contratto a carattere oneroso (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 394 CO, n.
Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
Per quanto attiene a quest'ultima contestazione, la stessa è irricevibile siccome sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la convenuta non avendo contestato dinanzi al primo giudice la posta relativa alle spese.
Art. 4 CC
550.-, non può essere condiviso poiché la soluzione equitativa adottata dal primo giudice è permessa solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art.
Art. 1 CC
4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr.
Art. 8 CC
Nel caso di specie incombeva infatti all’istante l’onere di provare l'ammontare della propria pretesa (art. 8 CC).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the admissibility and grounds for the cassation appeal, which was partially accepted.

art. 102 cpv. 2 CO

Cited in the final order for imposing interest on the principal sum awarded.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to govern the allocation of judicial costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.7 · Lugano 23 novembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 5 gennaio 2004 del Giudice di pace del circolo di Vezia, nella causa civile inappellabile (inc. n. 687-121) promossa con istanza 24 novembre 2003 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 700.- oltre accessori a titolo di mercede come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande ridotte a fr. 585.- e parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 24 novembre 2003 __________CO 1ti ha convenuto in giudizio __________ RI

1 per ottenere il pagamento di fr. 700.- a saldo della fattura emessa il 13 giugno 2003 (doc. A). L'importo rivendicato dall'istante corrisponde alla mercede fatturata per le prestazioni che questa sostiene aver effettuato per conto della convenuta, dalla quale era stata incaricata nel maggio 2003 di progettare e allestire la decorazione della vetrina del negozio __________a __________di cui essa è titolare. Nel corso della procedura l'istante ha ridotto la sua pretesa a fr. 585.- a dipendenza dell'acquisto di un paio di pantaloni del valore di fr. 115.- presso la convenuta. Dal canto suo quest'ultima si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico all'istante, che si è lei stessa offerta di realizzare la vetrina senza mai indicare che si trattasse di lavoro soggetto a remunerazione. L'unica remunerazione discussa era semmai il rimborso delle spese vive.

2. Con sentenza 5 gennaio 2004 il Giudice di pace, dopo avere qualificato di appalto il rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti, ha riconosciuto all'istante l'importo di fr. 150.- per le spese sostenute e ammesse dalla convenuta, mentre ha ridotto l'onorario fatturato dall'istante a fr. 400.-, importo al quale è giunto in via equitativa valutando in dieci ore l'attività svolta dall'istante per un costo orario di fr. 40.-, da lui ritenuto adeguato alla formazione dell'istante a quel tempo studentessa. Da questa mercede di fr. 550.- il primo giudice ha dedotto la somma di fr. 115.- riconosciuti dall'istante per l'acquisto di un paio di pantaloni effettuato presso la convenuta; da qui il parziale accoglimento dell'istanza per fr. 435.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2003, importo per il quale ha pure pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.

3. Con il presente tempestivo gravame __________RI 1è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale ritenendo provata la conclusione di un contratto di appalto a titolo oneroso anziché di un mandato a titolo gratuito. Contestato è pure il riconoscimento all'istante di fr. 150.- a titolo di spese e fr. 400.- a titolo di onorario, non avendo questa comprovato queste sue pretese. Da ultimo la ricorrente contesta il riconoscimento all’istante di un’indennità a titolo di ripetibili siccome non patrocinata da un legale.

Con osservazioni 23 febbraio 2004 la controparte ha ribadito la propria versione dei fatti ritenendo *accettabile* la sentenza impugnata.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. La ricorrente contesta la qualifica giuridica attribuita dal primo giudice al rapporto venuto in essere tra le parti, non trattandosi di un contratto di appalto ma semmai di un mandato di natura gratuita. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, la qualifica attribuita al negozio giuridico perfezionatosi tra le parti non è determinante. Infatti, mentre la natura onerosa dell'appalto è insita nella definizione stessa del contratto (art. 363 CO, Chaix, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 3 ad art. 363 CO), anche per quanto attiene al mandato oggi non esiste più la presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3 CO), il mandato essendo attualmente considerato un contratto a carattere oneroso (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, ad art. 394 CO, n. 14 e 18; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, ad art. 394 CO, n. 366 e 388). L'onerosità del mandato costituisce infatti la regola (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n. 18) e la gratuità l'eccezione (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n. 38). In altre parole se, secondo le circostanze, la prestazione fornita avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito (Werro, op. cit., ad art. 394 CO, n. 40). In quest'ottica incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante e concretizzatasi nella decorazione della vetrina del suo negozio, non era soggetta a remunerazione. Sennonché, come correttamente concluso dal Giudice di pace, dalle risultanze istruttorie non emerge nulla in tal senso, non avendo la convenuta indicato nessun motivo per il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la decorazione della vetrina del suo negozio gratuitamente o tutt'al più con il solo rimborso delle spese vive, anche perché l'attività dell'istante, di formazione grafica pubblicitaria, è notoriamente di natura onerosa. D'altro canto la convenuta medesima, nel suo scritto 16 giugno 2003, non contesta il carattere oneroso delle prestazioni dell'istante alla quale offre la somma di fr. 235.-, bensì la poca chiarezza della fattura inviatale siccome non dettagliata (cfr. doc. B).

6.Dovendosi quindi confermare il giudizio impugnato nella misura in cui conclude al carattere oneroso delle prestazioni dell'istante, rimane da verificare l'ulteriore censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe arbitrariamente riconosciuto all'istante un onorario di fr. 400.- e fr. 150.- a titolo di spese vive. Per quanto attiene a quest'ultima contestazione, la stessa è irricevibile siccome sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la convenuta non avendo contestato dinanzi al primo giudice la posta relativa alle spese.

In merito all'onorario fatturato dall’istante, va rilevato che il calcolo effettuato dal primo giudice, che ha ridotto il medesimo a fr. 400.- anziché i rivendicati fr. 550.-, non può essere condiviso poiché la soluzione equitativa adottata dal primo giudice è permessa solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Berner Kommentar, 1966, ad art. 4 CC, n. 16 segg.), eventualità che nel caso concreto non è data. Nel caso di specie incombeva infatti all’istante l’onere di provare l'ammontare della propria pretesa (art. 8 CC).

Tale dimostrazionepuò essere fornita con uno qualsiasi dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, o anche per mezzo dell'ammissione totale o parziale della pretesa da parte del committente nel corso della causa, oppure nella fase preprocessuale. A questo proposito, la giurisprudenza della Seconda Camera civile, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio -nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedial comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione (II CCA 18 maggio 2000 in re M. & B. c/C.).

Nella fattispecie ciò significa, nell’ottica dei principi sopra menzionati, che la mercede dell’istante deve ritenersi provata perlomeno nella misura dei 235.- riconosciuti dalla convenuta sia nella fase preprocessuale (cfr. suo scritto 16 giugno 2003, doc. B), che, per sua stessa ammissione, nella fase processuale (cfr. ricorso p.to 1), ragione per la quale l’onorario dell’istante deve essere riconosciuto limitatamente a quest’importo di fr. 235.- oltre a fr. 150.- per le spese vive, per un totale di fr. 385.-, importo dal quale deve essere dedotta la somma di fr. 115.- riconosciuta dall'istante per l'acquisto di un paio di pantaloni presso la convenuta.

7. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato là dove il Giudice di pace si è pronunciato in via equitativa sull’onorario rivendicato dall’istante, deve essere parzialmente accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con il conseguente accoglimento dell'istanza limitatamente all'importo di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2003 (art. 102 cpv. 2 CO).

8. In merito al riconoscimento all'istante di una somma a titolo di indennità va rilevato che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, anche la parte non patrocinata da un legale ha diritto a un'indennità, segnatamente volta a compensare almeno gli inconvenienti e il dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10; DTF 113 Ib 353). In ogni caso, visto l'esito delle lite, in concreto non si aggiudicano indennità mentre le spese giudiziarie seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di metà ciascuna.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 15 gennaio 2004 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 gennaio 2004 del Giudice di pace

del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

*1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza __________*

*è condannata a pagare a __________ la somma di fr. 270.- oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2003.*

*2. Limitatamente a quest’importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. 977704 dell’UE di Lugano*

*3. La tassa di giustizia e le spese di questa sede, ammontanti*

*come a bolletta rispettivamente a fr. 70.- e a fr. 20.-, da*

*anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico in*

*ragione di 1/2 mentre per l'altra metà sono poste a carico della*

*convenuta. Non si assegnano ripetibili.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 30.–

fr. 130.–

già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per ½ mentre per l'altra metà sono poste a carico della controparte. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria